Inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della recidiva subvalente (Cass. pen. Sez. II n. 507 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione dell’imputato preordinata a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante quando questa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti e non abbia quindi dispiegato alcun effetto nel calcolo della pena. Il principio non opera quando l’aggravante contestata sia la recidiva semplice, che non produce effetti pregiudizievoli né in tema di estinzione della pena per decorso del tempo né con riguardo alla riabilitazione. Quanto al sindacato di legittimità sulla motivazione, il controllo della Corte è circoscritto all’esistenza di un logico apparato argomentativo, restando esclusa ogni rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito. La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando indichi gli elementi di eminente rilievo del giudizio discrezionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 marzo 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Palermo, assolveva l’imputato da una delle due ipotesi di ricettazione di veicoli di origine furtiva e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art. 648 cod. pen. in mesi tre e giorni ventitré di reclusione ed euro 133,00 di multa.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie di un terzo; omessa motivazione sulla recidiva; difetto di motivazione sulla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La Corte ricorda che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Il sindacato è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione, senza poter verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito: la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. La corte territoriale ha escluso valenza decisiva alla dichiarazione autoaccusatoria del terzo, sottolineandone la non attendibilità e valorizzando l’emergenza probatoria delle immagini videoregistrate.
Il secondo motivo è accolto nella sua premessa logica ma respinto nel risultato. La doglianza sulla recidiva è proposta in difetto di interesse, perché l’aggravante, nel bilanciamento con l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., è stata ritenuta subvalente e non ha dispiegato alcun effetto nel calcolo della pena. La Corte richiama il principio di inammissibilità per carenza di interesse, sostenuto da Sez. II n. 3880 del 2022, Sez. V n. 13628 del 2023 e Sez. IV n. 15937 del 2024.
Il diverso orientamento di Sez. II n. 14653 del 2024 — secondo cui l’interesse sussiste perché la recidiva esplica effetti sui benefici penitenziari, sulla riabilitazione e sull’estinzione della pena — non trova applicazione nel caso concreto. La recidiva contestata è dell’ipotesi semplice, che non determina effetti pregiudizievoli né in tema di estinzione della pena né con riguardo alla riabilitazione.
Il terzo motivo è infondato. La pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale. Non è necessario che il giudice prenda singolarmente in esame tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli di eminente rilievo nel giudizio complessivo. All’infondatezza consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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