Pena illegale in executivis solo se estranea ai limiti edittali (Cass. pen. Sez. I n. 27145 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pena determinata in esecuzione applicando aumenti per la continuazione che violino il divieto di reformatio in peius non è pena illegale ove la sanzione complessiva resti entro i limiti edittali e non risulti estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. La nozione di pena illegale, elaborata dalle Sezioni Unite n. 38809 del 2022, non ricomprende gli errori di determinazione del trattamento sanzionatorio, ai quali l’ordinamento reagisce con i rimedi delle impugnazioni. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può sindacare la commisurazione degli aumenti per la continuazione già coperta dal giudicato, salvo che sia dedotta una nuova questione giuridica o un nuovo elemento di fatto non valutato in precedenza.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro per reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la correzione del dispositivo di una precedente ordinanza e l’eliminazione di quota parte di pena asseritamente illegale. La vicenda processuale attraversa più gradi: una condanna in giudizio abbreviato, una riforma in appello, due annullamenti con rinvio dalla Cassazione e, infine, una sentenza del secondo giudice di rinvio che determina gli aumenti per i reati satellite senza quantificare la pena complessiva.
La pena finale era stata calcolata dalla Corte di appello di Catanzaro con ordinanza in funzione di giudice dell’esecuzione, poi corretta quanto a un errore materiale. Il condannato assumeva che la misura complessiva superasse quella fissata dalla sentenza annullata, con violazione del divieto di reformatio in peius. Il Tribunale di Paola respingeva l’istanza, ritenendo che l’illegittimo aumento risalisse alla sentenza di cognizione divenuta irrevocabile e che il giudicato esecutivo ne precludesse la rettifica. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di pena illegale, richiamando Sezioni Unite n. 38809 del 2022, Miraglia, secondo cui tale è solo la pena non prevista dall’ordinamento ovvero superiore ai limiti di legge, o più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Non basta una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce con i rimedi processuali delle impugnazioni.
Ne deriva, in coerenza con Sezioni Unite n. 27059 del 2025, Elian, che la pena finale della continuazione è da considerarsi legale quando risulta dalle disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle sul reato continuato. Nel caso concreto la sanzione complessiva non superava i limiti edittali: questo profilo è decisivo e impedisce di qualificarla come illegale.
La Corte esamina poi l’orientamento invocato dalla difesa, Sez. IV n. 9176 del 2024, secondo cui il giudice del rinvio non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento annullato. Ne ridimensiona la portata: la motivazione di quella decisione riguardava un’ipotesi di misura inferiore al minimo edittale, pienamente rientrante nella nozione delle Sezioni Unite.
In sede esecutiva, quando il giudicato si è formato, l’illegalità della pena calcolata in continuazione deriva solo dalla violazione dei limiti dell’art. 81 cod. pen., come chiarito da Sez. I n. 38848 del 2024, Iaccarino. Diversamente, Sez. V n. 1205 del 2021, Magini esclude che un errore di calcolo del giudice dell’esecuzione, che determini una sanzione complessivamente legittima, configuri pena illegale rilevabile d’ufficio.
La Corte aggiunge un ulteriore profilo autonomo di rigetto. Le ordinanze emesse all’esito dell’incidente di esecuzione, quando statuiscono con carattere di definitività su situazioni giuridiche, divengono irrevocabili una volta decorso il termine di impugnazione. La preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non opera solo se siano dedotti fatti o questioni nuovi, non già un diverso orientamento giurisprudenziale. Nel caso di specie l’istanza prospettava come nuova la qualificazione della pena come illegale, ma non deduceva alcun effettivo elemento di novità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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