Il reddito di cittadinanza e le vincite da gioco nella fase genetica (Cass. pen. Sez. 3 n. 18034 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco, che concorrono al reddito del nucleo familiare. La modifica introdotta in sede di conversione all’art. 3, comma 11, con l’inserimento delle “vincite” tra le sopravvenienze reddituali, non ha effetto liberatorio per la fase genetica del beneficio, attesa la già esistente rilevanza di tali somme come redditi soggetti a ritenuta alla fonte. L’omessa valutazione di una memoria difensiva è deducibile solo indicando l’argomento decisivo in essa contenuto e pretermesso dal giudice. L’erronea convinzione di avere diritto al beneficio si risolve in un errore su legge penale, ex art. 5 cod. pen., che non esclude il dolo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica i proventi derivanti da vincite di gioco conseguite negli anni precedenti. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa valutazione della memoria di replica in appello, la non riferibilità dei conti-gioco alla sua persona e l’inapplicabilità della norma incriminatrice, in quanto l’obbligo sarebbe stato introdotto solo con la legge di conversione, successiva alla presentazione della DSU.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata disamina della memoria difensiva. Richiamando il principio per cui la parte che deduce l’omessa valutazione ha l’onere di indicare l’argomento decisivo in essa contenuto e non considerato, ha rilevato la genericità della censura, non avendo la difesa dimostrato la decisività della memoria rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Quanto alla riferibilità dei conti-gioco, la Suprema Corte ha ritenuto la doglianza infondata, valorizzando gli accertamenti dell’operante che avevano ricondotto la registrazione dell’utenza all’imputato, attraverso la fotocopia del suo documento e un’utenza telefonica a lui intestata. La mera prospettazione unilaterale della consegna dei propri documenti a terzi non è stata considerata idonea a vulnerare l’impianto accusatorio.
Nel merito della rilevanza penale delle vincite, la Corte ha aderito ai propri precedenti, affermando che tali somme, in quanto soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono alla determinazione del reddito familiare. La loro omessa indicazione, a prescindere dal reimpiego in attività ludiche, integra il reato. Ha inoltre precisato che la riforma della sola fase delle variazioni patrimoniali sopravvenute, prevista dall’art. 3, non ha inciso sul momento genetico della richiesta, in cui la rilevanza delle vincite come redditi era già chiara.
Infine, la Cassazione ha disatteso la tesi dell’errore inevitabile derivante dalle carenti informazioni fornite dall’addetto del CAF. Richiamando il principio sull’errore su legge penale, ha escluso che l’ignoranza dei presupposti del diritto al beneficio possa scriminare la condotta, non configurandosi un’ipotesi di inevitabilità, data la non cripticità della normativa.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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