Inammissibile il motivo sull’acquisizione del fascicolo d’ufficio in appello (Cass. civ. Sez. III n. 23612 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo comma dell’art. 347 cod. proc. civ. non pone alcun onere a carico delle parti in ordine alla trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice di appello: l’adempimento è atto interno all’ufficio, sicché l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello. La mancata acquisizione non può quindi essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, salvo che si prospetti specificatamente che da quel fascicolo risultino elementi idonei a condurre a una diversa soluzione. Il motivo che denunci la mancata richiesta di trasmissione o la mancata concessione di un termine per la ricostituzione viola inoltre l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quando omette di indicare da dove risulti il deposito del fascicolo di parte.

Il Fatto

Una società conveniva davanti al Tribunale di Napoli la società locatrice di una piattaforma, lamentando la caduta di due livelli sul lato sinistro del bene noleggiato e i conseguenti danni. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per un residuo credito da noleggio e per la mancata restituzione di una piattaforma. Si costituiva anche la compagnia assicurativa, terza chiamata.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale, condannando la società attrice al pagamento di una somma e alla restituzione del bene. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame, rilevando la mancanza in atti del fascicolo d’ufficio contenente la c.t.u., del fascicolo di parte della convenuta e, nel fascicolo della società appellante, di una missiva datata 25 ottobre 2011. La società attrice impugna la sentenza di appello con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunzia la violazione delle norme sul funzionamento del fascicolo, per non avere la corte di appello disposto le ricerche del fascicolo da parte della cancelleria né concesso il termine per la ricostituzione, nonostante nell’incartamento processuale non vi fosse il fascicolo né l’annotazione del cancelliere di avvenuto ritiro.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Nella sua illustrazione non compare alcun rilievo critico rispetto all’affermazione della sentenza impugnata circa la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado e, quindi, circa l’impossibilità di valutare la c.t.u. espletata. La censura svolta riguarda soltanto il contenuto dei fascicoli di parte e i documenti in essi contenuti.

Ne segue che, sull’impossibilità di esaminare la c.t.u., non è stata proposta alcuna specifica doglianza. Diventa così irrilevante la giurisprudenza evocata sul terzo comma dell’art. 347 cod. proc. civ. Anche a voler intendere il motivo come esteso all’assenza del fascicolo d’ufficio, la ricorrente non afferma che quel fascicolo non fosse stato acquisito direttamente dal giudice di appello.

La Corte richiama il principio già affermato secondo cui la trasmissione del fascicolo d’ufficio è atto interno all’ufficio del giudice d’appello, che può chiederlo di sua iniziativa in qualunque momento anteriore all’udienza di precisazione delle conclusioni. L’acquisizione non è condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello e la sua mancanza non è deducibile come motivo di cassazione, tranne che si prospetti specificatamente che dal fascicolo risultino elementi idonei a una diversa soluzione, nel qual caso il vizio ipotizzabile è quello del difetto di motivazione. I riferimenti contenuti nella memoria non possono integrare ex post il contenuto del motivo.

Quanto alle doglianze effettivamente svolte, il motivo viola in modo manifesto l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché omette di indicare da dove risulterebbe che il fascicolo di parte contenente i documenti fosse stato prodotto. La ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il deposito del fascicolo a norma dell’art. 168 cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 164 del 2024, e dell’art. 72 disp. att. cod. proc. civ., e produrre la relativa certificazione di cancelleria a norma dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ., vigente ratione temporis. Il riferimento al fascicolo telematico e a quello cartaceo è rimasto del tutto generico. Il ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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