Caparra confirmatoria e conversione officiosa della domanda di risoluzione in recesso (Cass. civ. Sez. II n. 8773 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto, accompagnata dalla richiesta di ritenzione della caparra ricevuta o di restituzione del doppio della caparra versata, può essere qualificata e convertita dal giudice, in base ai propri poteri officiosi di interpretazione, in azione di recesso, a prescindere dal nomen iuris usato dalla parte. Il recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ. configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli degli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., con i quali condivide presupposti e conseguenze. Ai fini della sua legittimità occorre la verifica della non scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ., apprezzata in relazione all’incidenza sul sinallagma e all’utilità residua del contratto. La natura non essenziale del termine non esclude di per sé che la sua inosservanza integri grave inadempimento.

Il Fatto

Una società promissaria acquirente conveniva in giudizio la promittente alienante chiedendo l’accertamento della risoluzione di diritto di un contratto preliminare di vendita immobiliare, con condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata e alla restituzione dell’ulteriore acconto sul prezzo. La convenuta contestava l’essenzialità del termine e chiedeva, in via riconvenzionale, l’esecuzione in forma specifica del preliminare.

Il Tribunale pronunciava la risoluzione per inadempimento della promittente alienante, escludendo i presupposti della risoluzione di diritto, e condannava quest’ultima alla restituzione delle somme ricevute. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava la promittente alienante a corrispondere l’ulteriore somma di euro 20.000,00 a titolo di doppio della caparra, qualificando le missive della controparte come esercizio del recesso. Proponeva allora ricorso per cassazione la promittente alienante.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. Il rigetto dell’appello principale non equivale a conferma automatica della risoluzione giudiziale ex art. 1453 cod. civ., perché la sentenza è stata parzialmente riformata in accoglimento dell’appello incidentale. Alla condanna al pagamento del doppio della caparra è sotteso, quale antecedente logico-giuridico, l’accoglimento della domanda principale, con cui era stata chiesta la risoluzione di diritto e la correlata condanna. Le missive richiamate, pur usando l’espressione “risoluzione”, sono state correttamente qualificate come esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ.

Il principio è consolidato: la domanda di accertamento della risoluzione, unita alla richiesta di ritenzione o di restituzione del doppio della caparra, può essere convertita in azione di recesso, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (Sezioni Unite n. 553 del 2009). Diversa è l’ipotesi in cui alla domanda di risoluzione si affianchi una domanda risarcitoria secondo il regime ordinario (Sez. II n. 18392 del 2022).

Le censure sulla gravità dell’inadempimento e sull’onere probatorio sono inammissibili, perché mirano a una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La natura non essenziale del termine non impedisce di considerare grave la sua inosservanza, ove il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza e pregiudichi lo scopo negoziale, specie quando il termine non sia stato rispettato all’esito di una proroga concessa dopo un precedente inadempimento. Opera inoltre la preclusione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., vigente ratione temporis, in presenza di una doppia conforme.

Quanto alla dedotta nova, la conversione della domanda risolutiva in domanda di accertamento del recesso non è preclusa: il recesso è una forma di risoluzione stragiudiziale che produce la medesima caducazione ex tunc degli effetti del contratto, purché l’inadempimento presenti i caratteri richiesti dall’art. 1455 cod. civ. Infine, chi ha addebitato l’IVA in rivalsa e deve restituire il compenso è tenuto a restituirla anche nella parte corrispondente all’imposta, senza necessità di apposita domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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