Notifica al Ministero dell’Interno della Commissione nazionale per il diritto di asilo (Cass. civ. Sez. I n. 21002 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione ai sensi dell’art. 35 bis, comma 6, d.lgs. n. 25 del 2008 del ricorso contro il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, che abbia deliberato la cessazione dello status di protezione sussidiaria, è ritualmente eseguita nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita. La Commissione, pur dotata di potestà pubbliche, non ha un’autonoma soggettività giuridica rispetto al Ministero dell’Interno e opera presso di esso, giovandosi delle sue risorse umane, strumentali e finanziarie. Ne consegue che non è configurabile alcuna nullità della notificazione per essere stata la stessa effettuata presso l’Avvocatura dello Stato anziché presso la Commissione.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Tribunale di Catania il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo con cui era stata deliberata la cessazione dello status di protezione sussidiaria riconosciutogli in precedenza. Instaurato il contraddittorio, la Cancelleria ha notificato il ricorso introduttivo all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e il Ministero dell’Interno non si è costituito.
Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la contumacia del Ministero e confermando la permanenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della notifica per essere stata eseguita presso l’Avvocatura anziché presso la Commissione nazionale.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla corretta individuazione del destinatario della notificazione del ricorso contro il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il ricorrente sostiene che l’art. 35 bis, comma 6, d.lgs. n. 25 del 2008 imporrebbe la notifica presso la Commissione stessa, con conseguente nullità dell’atto per lesione del diritto di difesa.
La Corte ricostruisce la natura giuridica dell’organismo richiamando l’art. 5 d.lgs. n. 25 del 2008 nel testo applicabile ratione temporis. Da tale disciplina emerge che la Commissione, sebbene caratterizzata da una certa autarchia, non è dotata di autonoma autonomia organizzatoria e non può qualificarsi come ente pubblico in senso stretto. Essa opera presso il Ministero dell’Interno, è presieduta da un funzionario della carriera prefettizia e si avvale delle risorse del Ministero.
A identiche conclusioni la Corte era già pervenuta esaminando la natura della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status, poi trasformata nella Commissione nazionale (Cass., Sez. 1, n. 26278 del 02.12.2005; in motivazione Cass., Sez. 1, n. 10492 dell’08.05.2007).
Ne deriva che la notifica del ricorso avverso il provvedimento della Commissione segue la regola dell’art. 11, comma 2, r.d. n. 1611 del 1933, secondo cui gli atti istitutivi di giudizi davanti alle giurisdizioni speciali devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita. Correttamente, dunque, la Cancelleria ha notificato il ricorso all’Avvocatura distrettuale di Catania.
Il ricorso è pertanto respinto. La Corte non adotta alcuna statuizione sulle spese, essendo il cittadino straniero rimasto intimato, ed esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non trovando la norma applicazione verso le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo (Cass., Sez. U, n. 4315 del 20.02.2020).
Nota della Redazione
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