Motivo inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22148 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non muove specifica censura alle ragioni del giudice di merito è inammissibile. Quando la statuizione di primo grado sull’inammissibilità delle censure avverso l’ordinanza-ingiunzione non sia stata impugnata, essa passa in giudicato e le questioni assorbite non possono essere riproposte in sede di legittimità. Nella notifica a persona diversa dal destinatario è sufficiente la spedizione di una raccomandata semplice che dia notizia dell’avvenuta notificazione; il sistema rafforzato di perfezionamento, con affissione dell’avviso di deposito e lettera raccomandata con avviso di ricevimento, opera solo nell’ipotesi di mancata consegna e di deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

Il Fatto

La vicenda origina da un accesso ispettivo del settembre 2010, seguito da un verbale di accertamento dell’aprile 2011 dell’Ispettorato del lavoro. Su quel verbale si fonda un’ordinanza-ingiunzione dell’ottobre 2015, a sua volta posta a base di una cartella esattoriale e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per oltre duecentomila euro.

La contribuente propone opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria. Il Tribunale di Larino la rigetta, ritenendo regolari le notifiche dell’ordinanza-ingiunzione e della cartella esattoriale. La Corte d’Appello di Campobasso respinge il gravame, dichiarando inammissibile, per genericità, il motivo sulla irregolarità della notifica a mezzo posta del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione. Avverso tale sentenza la contribuente ricorre per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 28 legge n. 689/1981 e degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26 d.P.R. n. 602/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un dato assorbente. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità delle censure avverse all’ordinanza-ingiunzione, per essere spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 6, d. lgs. n. 150/2011, con conseguente assorbimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Tale statuizione non è stata impugnata: è passata in giudicato e sostiene da sola la decisione.

Il primo motivo è pertanto inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva già osservato che nessuna critica era stata mossa, in appello come in cassazione, alla statuizione di primo grado sull’inammissibilità delle censure avverso l’ordinanza-ingiunzione, con rilievo assorbente rispetto alle questioni ora riproposte. Il vizio di violazione di legge resta così confinato a un profilo che il giudice di merito non ha esaminato nel merito.

Il secondo motivo segue la stessa sorte. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di gravame sulla presunta irregolarità della notifica a mezzo posta del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione, limitandosi l’appellante a reiterare gli argomenti di primo grado. Le censure in cassazione non affrontano tale ratio decidendi.

Il Collegio aggiunge un rilievo di diritto sostanziale. Il verbale di accertamento, atto interruttivo del termine di prescrizione, risulta notificato a mani della contribuente; la consegna è quindi avvenuta a persona diversa dal destinatario, nella specie il marito. In questa ipotesi la legge ritiene sufficiente la spedizione di una raccomandata semplice che dia notizia dell’avvenuta notificazione, come conferma il richiamo all’art. 7, ultimo comma, legge n. 890/1982 e all’art. 139, comma 4, cod. proc. civ.

La Corte si conforma espressamente, richiamandola, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10012/2021. Il sistema più rigoroso di perfezionamento della notifica — con affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica, immissione nella cassetta postale e spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento — opera solo quando non vi sia stata alcuna consegna e l’atto sia depositato presso l’ufficio postale. La disciplina semplificata si giustifica perché la consegna è comunque avvenuta a soggetti — familiare, portiere, dipendente — legati al destinatario da un rapporto ritenuto dal legislatore funzionale alla comunicazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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