Disconoscimento di copia fotostatica di quietanza e onere della prova in opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 22149 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica di scrittura privata, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., è soggetto alla disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. e deve avvenire in modo formale, specifico e inequivoco, mediante una dichiarazione che individui con chiarezza il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale. La contestazione generica, la clausola di stile o la mera sollecitazione alla produzione degli originali non assolvono tale onere. In mancanza di un disconoscimento valido, la copia si ha per riconosciuta nella conformità, nella scrittura e nella sottoscrizione, e non sorge in capo alla parte che la produce alcun obbligo di esibire l’originale. Ne consegue che il giudice d’appello non può far discendere dalla mancata produzione degli originali il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Il Fatto
Un avvocato, già socio di un’associazione professionale, propone opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma gli ha intimato il pagamento di una somma a titolo di restituzione di compensi professionali riscossi da un cliente dell’associazione. L’opponente contesta la spettanza della somma e nega l’efficacia probatoria della documentazione prodotta nel monitorio, chiedendo in particolare l’esibizione in originale delle quietanze.
Il Tribunale di Roma rigetta l’opposizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2022, accoglie invece l’impugnazione e revoca il decreto ingiuntivo: esclude l’utilizzabilità della quietanza prodotta in copia, non essendone stato esibito l’originale, e riconosce alle scritture provenienti dal cliente valore meramente indiziario, insufficiente a fondare la prova del credito. L’associazione ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo e sul terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Cassazione esclude il vizio di art. 112 cod. proc. civ. e la violazione del giudicato interno. L’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa, riproponendo le eccezioni sulla conformità all’originale e sull’autenticità della sottoscrizione della quietanza. Il requisito di specificità dell’art. 342 cod. proc. civ. è soddisfatto anche dalla mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado, purché traduca in una critica adeguata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza le censure: il giudizio di appello conserva natura di revisio prioris instantiae.
Il secondo motivo, in tema di ripartizione dell’onere probatorio, è infondato. Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza, allegando l’inadempimento; il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. La domanda di restituzione presupponeva però l’allegazione e la prova, a carico dell’associazione, non solo dell’atto costitutivo, ma anche della percezione della somma da parte del socio: solo all’esito di tale prova sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare la diversa causale o l’avvenuto riversamento. Trattandosi di somma oggetto di decreto ingiuntivo, la prova del credito gravava sui creditori opposti.
È invece fondato il quarto motivo. La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, nella conformità, nella scrittura e nella sottoscrizione, se non viene disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Dopo il disconoscimento, la parte che intende avvalersi della scrittura deve produrre l’originale. Il disconoscimento deve però essere specifico, chiaro e univoco: non basta la clausola di stile né la contestazione implicita, frammista ad altre difese.
Nel caso di specie le espressioni usate dall’opponente individuavano i documenti in modo confuso e non recavano una chiara contestazione della conformità delle copie agli originali, risolvendosi nella mera richiesta di esibizione, accompagnata solo dalla riserva di disconoscere le sottoscrizioni. In assenza di un valido disconoscimento, non sorgeva alcun onere di produrre gli originali, e da quel preteso inadempimento la sentenza impugnata non poteva far derivare la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi. Il motivo è accolto, con assorbimento del quinto e del sesto; la sentenza è cassata nei limiti del quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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