Vizi di nullità dell’atto tributario vanno dedotti con i motivi di impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 22147 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le forme di invalidità dell’atto impositivo, pur qualificate dal legislatore come nullità, operano come annullabilità: l’atto viziato produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo se non impugnato. Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto. La deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non rende acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio del procedimento notificatorio, non sussistendo una relazione di continenza tra inesistenza e nullità della notifica. I profili di invalidità non prospettati con l’atto di appello, ma introdotti solo con memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, violano il divieto dello jus novorum e non possono ampliare il thema decidendum.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione in relazione a una presupposta cartella di pagamento, deducendo la nullità della notifica dell’atto presupposto. La decisione di prime cure aveva disatteso l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4948/40/16, accoglieva l’appello del contribuente e riteneva non perfezionata la notifica della cartella, con conseguente nullità dell’avviso di intimazione.

Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione sia l’Agenzia delle Entrate sia Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., articolando ciascuna due motivi. Il contribuente resisteva con controricorso. La questione centrale riguardava l’ammissibilità delle censure di nullità della notifica introdotte dal contribuente solo con memorie depositate nel corso del giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che la sentenza impugnata era stata notificata nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate. Su tale base ritiene tempestivo, entro il termine lungo semestrale previsto dal d.lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3, in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., il ricorso di Equitalia, notificato il 27 febbraio 2017 a fronte di sentenza pubblicata il 26 luglio 2016.

Nel merito, la Corte rileva che il giudice del gravame ha esaminato profili di nullità della notifica dell’atto presupposto che l’appellante non aveva proposto con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, ma aveva articolato solo con memorie depositate nel corso del giudizio di appello, in violazione degli artt. 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui le forme di invalidità dell’atto tributario, pur indicate dal legislatore sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità. L’atto nullo produce infatti effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, costituisce titolo per la riscossione e può divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi se l’interessato non propone ricorso. Il contenzioso tributario ha quindi un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo, la cui formulazione soggiace alla preclusione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 quanto ai motivi aggiunti.

Quanto alle questioni di nullità poste davanti al giudice del gravame, la Corte rimarca che la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non rende acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio del procedimento notificatorio. Non sussiste una relazione di continenza tra inesistenza e nullità della notifica, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato e la specifica deduzione dei fatti su cui esso si fonda.

Né le questioni erano state proposte con lo stesso atto di appello. La violazione del divieto dello jus novorum consegue anche dalla sede di articolazione delle censure: memorie depositate in relazione all’udienza di discussione non possono risolversi nella devoluzione di nuove eccezioni con ampliamento del thema decidendum. Il primo motivo dei due ricorsi è pertanto fondato; il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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