Doppia conforme e vizio di motivazione inammissibili in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 17128 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in grado di appello, la previsione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi di appello introdotti dopo il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012, preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto. Il principio di autosufficienza del ricorso, compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU, è rispettato quando gli atti processuali su cui il ricorso si fonda siano riassunti nel contenuto o trascritti nei passaggi essenziali, con riferimento idoneo a identificarne la fase di merito. Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. si configura solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando escluso il difetto di sufficienza.

Il Fatto

Il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2008, originata dal ruolo iscritto dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi operato ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. L’ufficio contestava l’indebita detrazione d’imposta per ritenute di lavoro autonomo dichiarate e per assegni corrisposti al coniuge.

Il ricorso del contribuente era rigettato dalla competente commissione tributaria provinciale e, in appello, dalla commissione tributaria regionale, con conferma dell’atto impugnato. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando l’omessa pronuncia su parte della domanda e vizi di motivazione. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; l’agente della riscossione rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che il contribuente ha documentato l’accoglimento della domanda di definizione agevolata ex art. 3, comma 11, d.l. n. 119/2018 e il pagamento della prima rata. Con precedente ordinanza interlocutoria la causa era stata sospesa in attesa del completamento della procedura. Non essendo stata prodotta alcuna attestazione dell’avvenuta definizione, la Corte procede all’esame dei motivi.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile oltre che infondato. Il ricorrente non ha trascritto, neppure in estratto, il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né ha indicato i dati per il suo reperimento, violando il principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il motivo ripropone inoltre l’intero giudizio di merito, in spregio al principio di specificità. Nel merito, la commissione tributaria regionale si è pronunciata sulle ritenute e ha dato conto del corretto operato dell’ufficio.

Quanto alla dedotta nullità ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, secondo cui il vizio di motivazione rileva solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Nella specie la motivazione sussiste ed è comprensibile.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per l’applicazione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. La sentenza di appello, depositata dopo il 10 settembre 2012, ha confermato quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, con conseguente preclusione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo motivo, inoltre, mescola inestricabilmente profili di violazione di legge e di vizio di motivazione, senza consentire l’individuazione della censura.

Il ricorso è quindi dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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