Inammissibile il motivo che introduce in Cassazione questioni non devolute in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26535 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione non devoluta al giudice di appello, non prospettata nei motivi di gravame né adeguatamente allegata ai fini del principio di autosufficienza del ricorso. In tal caso il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunciare, perché la questione non era devoluta alla sua cognizione, e l’annullamento in sede di legittimità finirebbe per sanzionare un punto della decisione sottratto per scelta alla cognizione del gravame. È del pari inammissibile, per genericità o mera reiterazione, il motivo che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, infine, implica una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, all’esito del giudizio direttissimo, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di un rilevante quantitativo di cocaina e marijuana, nonché degli artt. 81, 337 e 582 cod. pen. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna con sentenza del 12.02.2026.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione sulla destinazione allo spaccio della sostanza, un motivo mai devoluto in appello, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la censura sul trattamento sanzionatorio e sull’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, è meramente reiterativo di censura già proposta in appello. La Corte territoriale ha valorizzato il rilevante quantitativo detenuto e la diversa tipologia della sostanza, ritenendo neutra la certificazione del SerD attestante la presa in carico del ricorrente. Tale certificazione, per un verso non spiega la detenzione di più di mezzo chilo di cannabis, dall’altro non giustifica il possesso di un quantitativo di cocaina così rilevante, distribuito in tre involucri in un unico contesto.
Il secondo motivo non è consentito. La Corte ricorda che è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione non devoluta al giudice di appello, secondo un orientamento pacifico richiamato dai precedenti Sez. IV n. 27110 del 15.9.2020, Sez. III n. 16610 del 24.01.2017, Sez. II n. 13826 del 17.2.2017 e Sez. II n. 29707 dell’8.3.2017. Si deve evitare il rischio che venga annullato il provvedimento con riferimento a un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Il terzo motivo, che ribadisce il mancato riconoscimento della non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità concrete, che tenga conto dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno, secondo Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016. Trattandosi di valutazione discrezionale del merito, essa non è sindacabile se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. L’entità delle lesioni procurate a cinque operanti e le modalità della condotta, consistite in ripetuti speronamenti nel corso di una protratta e pericolosissima fuga, impediscono di ritenere l’offesa di particolare tenuità.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui, quando la pena irrogata è di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. è motivazione sufficiente, tanto più che l’obbligo motivazionale si attenua quanto più la pena si avvicina al minimo (Sez. I n. 6677 del 05.05.1995; Sez. II n. 28852 dell’08.05.2013). In tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno correlato all’entità degli aumenti (Sez. Un. n. 47127 del 24.06.2021). La Corte territoriale ha dato atto che la pena è stata determinata muovendo dal minimo edittale per il reato più grave, con aumenti per la continuazione. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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