Inammissibile il ricorso su valutazione della prova e getto pericoloso di cose (Cass. pen. Sez. VII n. 9778 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in cassazione la sottovalutazione di argomenti difensivi che il giudice di merito abbia comunque esaminato o assorbito nelle proprie argomentazioni, né la pretesa errata valutazione delle deposizioni testimoniali: si tratta di censure di merito estranee al sindacato di legittimità, salvo il vizio di motivazione inteso come superamento del limite intrinseco alla libertà di convincimento. La contravvenzione di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 cod. pen. non è configurabile quando offesa, imbrattamento o molestia riguardino esclusivamente cose e non persone, ma il reato sussiste quando la condotta sia potenzialmente idonea a offendere le persone, anche se l’evento non si verifichi. Il difetto di motivazione sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è deducibile in cassazione solo se la relativa causa risulti ritualmente prospettata, con indicazione dei presupposti legittimanti.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Teramo per la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., per aver lanciato liquido dal balcone della propria abitazione, cagionando molestia alla persona offesa. Avverso la sentenza ha proposto appello, deducendo l’erronea valutazione delle prove, l’attendibilità attribuita alla persona offesa, la mancata considerazione delle dichiarazioni di alcuni testimoni e l’omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Il gravame è stato qualificato come ricorso per cassazione, stante la inappellabilità della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Anzitutto rileva che i motivi, conformemente al mezzo di impugnazione originariamente ma erroneamente esperito, sono costituiti da mere doglianze di fatto. In ogni caso essi sono meramente reiterativi di profili già esaminati e confutati dal primo giudice con motivazione coerente e rispondente ai canoni di logicità argomentativa.
Quanto ai primi due motivi, la Corte osserva che si tratta di censure con cui si contesta la sottovalutazione di argomenti difensivi che, se valutati, avrebbero condotto a esito favorevole. Richiamando le Sezioni Unite n. 33451 del 2014, si afferma che non può essere proposto come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti in realtà presi in considerazione dal giudice o assorbiti nelle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento.
In merito alla mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, la Corte ribadisce che la loro interpretazione costituisce indagine di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo il vizio di motivazione. L’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce infatti in via esclusiva al giudice del merito il potere di valutazione della prova e l’obbligo di esplicitare la motivazione, ancorando il libero convincimento alla necessità di indicare risultati acquisiti e criteri adottati.
Sulla configurabilità dell’art. 674 cod. pen., la Corte richiama il principio secondo cui la contravvenzione non è configurabile quando offesa, imbrattamento o molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. III n. 19968 del 2016). Nel caso concreto, però, la contestazione riguardava il lancio di liquido dal balcone con potenziale danno alla persona, profilo che integra la fattispecie. Il “versamento” concerne materie liquide e va posto in relazione all’effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare persone, anche se non verificatosi (Sez. I n. 8386 del 1992).
Infine, sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte ricorda che è deducibile in cassazione il difetto di motivazione della sentenza che non abbia rilevato ex officio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti. Nel caso di specie, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non risulta nemmeno essere stata dedotta in sede di conclusioni, donde nessun obbligo valutativo incombeva al giudice di merito. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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