Cumulo tra penale per il ritardo e risarcimento del danno da inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 8983 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola penale pattuita per il solo ritardo nell’adempimento non esclude il diritto del creditore di pretendere la prestazione e, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale. L’art. 1383 cod. civ., nel vietare il cumulo della penale pattuita per l’inadempimento con la prestazione principale, non esclude che la penale per il ritardo possa cumularsi, in caso di risoluzione, con il risarcimento del danno da inadempimento; in tal caso, per evitare un ingiusto sacrificio dell’obbligato e l’indebito arricchimento del creditore, si deve tener conto, nella liquidazione del risarcimento, dell’entità del danno da ritardo già considerato nella determinazione della penale. Nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche, la valutazione della colpa ha carattere unitario e la risoluzione per inadempimento può essere pronunciata solo nei confronti del contraente il cui comportamento prevalente abbia alterato il nesso di interdipendenza tra le obbligazioni.

Il Fatto

Una società e due imprenditori convennero in giudizio un professionista per ottenere la risoluzione di un contratto e il risarcimento dei danni, deducendo che l’attività tecnico-amministrativa era stata remunerata con l’assegnazione di un alloggio da realizzare su suolo del professionista, che non aveva pagato i tecnici incaricati. Il professionista eccepì il difetto di legittimazione della società ed esperì domanda riconvenzionale per il pagamento della penale pattuita per il ritardo, essendo l’immobile rimasto allo stato grezzo.

Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, dichiarando la carenza di legittimazione della società e condannando i due imprenditori al pagamento della penale. La Corte d’appello rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale del professionista, riconoscendogli il risarcimento per il mancato completamento dei lavori. I soccombenti ricorsero per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione del contratto, ribadendo che essa appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito e che non è ammissibile la critica alla ricostruzione della volontà negoziale che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. La denuncia di un errore di diritto nell’interpretazione di una clausola deve specificare i canoni concretamente violati e il punto in cui il giudice se ne sia discostato, non potendosi risolvere nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza.

Su questa base la Corte esclude la configurabilità della datio in solutum: manca l’accollo del preesistente debito degli originari proprietari dei suoli, poiché il contratto aveva ad oggetto il pagamento di prestazioni già rese e future, remunerate con la realizzazione di un alloggio. Quanto alla nullità per assenza di causa, la questione è coperta dal giudicato interno, avendo il Tribunale risolto il contratto per inadempimento e non essendo stata dedotta la nullità in appello.

La rescissione per lesione viene respinta perché la determinazione del valore delle prestazioni, con riferimento all’epoca della conclusione del contratto, implica un’indagine di fatto insindacabile in legittimità ove sorretta da congrua motivazione; la Corte territoriale aveva escluso lo stato di bisogno dei committenti. Inammissibili sono poi i motivi che introducono per la prima volta in legittimità clausole contrattuali non dedotte nei gradi di merito e la censura che attinge genericamente valutazioni di merito.

Sul motivo centrale, la Corte conferma che nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche, la risoluzione non può essere pronunciata in favore di entrambe le parti, dovendo l’inadempimento addebitarsi a chi, con il comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza tra le obbligazioni. La Corte d’appello aveva correttamente ritenuto prevalente l’inadempimento dei costruttori, che avevano lasciato l’immobile allo stato grezzo.

Quanto al cumulo, la penale per il solo ritardo non fa perdere al creditore il diritto di pretendere la prestazione né quello di essere risarcito del danno ulteriore in caso di inadempimento definitivo. L’art. 1383 cod. civ. non esclude che la penale per il ritardo si cumuli, in caso di risoluzione, con il risarcimento del danno, ma nella liquidazione di quest’ultimo si deve tener conto del danno da ritardo già considerato nella penale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *