Intervento del terzo e difesa delle parti originarie: no alle preclusioni (Cass. civ. Sez. III n. 3238 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di intervento volontario principale o litisconsortile il terzo propone una domanda autonoma, ancorché connessa per oggetto o titolo a quella originaria, facendo valere un proprio diritto soggettivo. Alle parti originarie che assumono la legittimazione passiva rispetto a tale domanda va riconosciuto il diritto di difendersi nel merito, non solo negando i fatti costitutivi, ma anche allegando fatti impeditivi, modificativi o estintivi mediante eccezioni di merito in senso proprio e proponendo domande riconvenzionali. Tale diritto va esercitato nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento, ovvero mediante richiesta di apposito termine o utilizzando le facoltà processuali esistenti nella fase in corso, e in ogni caso a pena di decadenza nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto. Il sistema delle preclusioni non può operare in modo da consentire al terzo di trarre vantaggio da un intervento tardivo a detrimento della difesa delle parti originarie.

Il Fatto

Alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991, o loro eredi, intervennero nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Roma da altri colleghi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti. Chiesero il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi.

Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 716/2021, confermò il rigetto. I medici ricorsero in Cassazione con tre motivi, contestando sia il profilo processuale della tardività dell’eccezione di prescrizione sia il dies a quo della prescrizione stessa.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente, per connessione, e sono dichiarati infondati. I ricorrenti sostenevano che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata dalle amministrazioni nella prima udienza di trattazione, e non con la comparsa depositata successivamente. La Corte ricostruisce la natura dell’intervento adesivo autonomo o litisconsortile: esso introduce una domanda autonoma, con la quale si fa valere un diritto soggettivo distinto, ancorché connesso con quello già dedotto.

Da qui la conseguenza sul piano delle preclusioni: il sistema non si estende all’attività assertiva dell’interveniente, e la parte originaria che diventa convenuta rispetto alla nuova domanda deve poter esercitare il proprio diritto di difesa. Non è analogicamente estensibile la preclusione delle nullità relative di cui all’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., perché non si tratta di sanare un atto viziato, ma di consentire la difesa nel merito, con allegazione di fatti ulteriori e perfino con domande riconvenzionali.

La Corte richiama la Corte cost. n. 215 del 2005, che ha circoscritto il sistema delle preclusioni all’attività istruttoria, e la Corte cost. n. 205 del 2015, che non ha risolto il problema della tutela delle parti originarie. Ne deriva che la parte originaria può sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazione o alla conoscenza dell’intervento, oppure chiedere un termine a difesa, e comunque esercitare il diritto nel termine ordinario per comparire, secondo gli artt. 163-bis e 167 cod. proc. civ.

Sul terzo motivo, relativo al dies a quo della prescrizione, la Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. È ormai ius receptum che il diritto al risarcimento per l’inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Da quel momento gli aventi diritto ebbero ragionevole certezza del definitivo inadempimento dello Stato. La Corte esclude un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia e una violazione dell’art. 6 della Convenzione, richiamando le Sezioni Unite n. 9147 del 2009 e la Sez. Un. n. 18640 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *