Operazioni soggettivamente inesistenti, onere della prova e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 10823 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fittizietà del fornitore ha l’onere di provare, anche solo in via presuntiva e in base a elementi oggettivi specifici, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Assolto tale onere, sul contribuente incombe la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. A tal fine non assumono rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né l’assenza di benefici dalla rivendita, né la sentenza di non luogo a procedere pronunciata sugli stessi fatti, stante la diversità degli elementi di prova utilizzabili nei due giudizi.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente alcune avvisi di accertamento con cui, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, rettificava il reddito dichiarato, sul presupposto della indebita deduzione dell’Iva relativa a operazioni commerciali soggettivamente inesistenti.

La società impugnava gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava gli avvisi ritenendo assicurata la prova contraria. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, reputando dimostrato il fondamento della ripresa a tassazione quanto all’indeducibilità dell’Iva. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione di legge e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione, e ricostruisce il riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. L’Ufficio deve provare la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, mediante elementi oggettivi specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore.

Richiamando un proprio consolidato orientamento e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Corte ribadisce che l’Amministrazione non deve dimostrare la partecipazione all’accordo criminoso né la piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Su chi agisce in giudizio incombe allora la prova contraria della massima diligenza esigibile.

Nel caso concreto, gli elementi indiziari allegati dall’Ufficio — gravi, precisi e concordanti — sono stati correttamente valorizzati dal giudice del gravame, che ha ritenuto la società consapevole o comunque non diligente a fronte di un ingente investimento e di un fornitore privo di strutture e di solidità patrimoniale.

Né rileva la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in sede penale sugli stessi fatti. La Corte conferma la diversità degli elementi di prova utilizzabili nei due giudizi e osserva che tale decisione non passa mai in giudicato. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna alle spese, alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al versamento in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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