Inammissibile il motivo che ripropone nel rinvio il fatto escluso in rescindente (Cass. pen. Sez. VII n. 3543 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio è inammissibile il motivo di ricorso che, per censurare la mancata applicazione di un’attenuante, riproponga la valorizzazione di un elemento fattuale che la sentenza rescindente ha già ritenuto inidoneo a sostenere quella ricostruzione. La statuizione del giudice di legittimità sul punto assume rilievo assorbente, sicché la doglianza non può essere riproposta nel merito davanti al giudice del rinvio. Le censure sul trattamento sanzionatorio, ove la motivazione del giudice di merito sia ancorata al grado della colpa e la pena principale sia prossima al minimo, sono manifestamente infondate.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato per il reato di omicidio stradale. La pronuncia di condanna era stata emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino; in precedenza, la decisione di appello che aveva assolto l’imputato era stata annullata con rinvio.

La difesa censura la conferma del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. e l’entità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché si assume che il giudice del rinvio non abbia adeguatamente riconsiderato gli elementi già valutati in sede rescindente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le censure sul trattamento sanzionatorio e le ritiene manifestamente infondate. La motivazione del provvedimento impugnato, pur sintetica, è imperniata sul grado elevato della colpa e risulta immune da censure deducibili in sede di legittimità, tenuto conto della prossimità della pena principale al minimo edittale e del contenimento di quella accessoria entro il medio edittale.

Quanto alla residua censura sulla mancata applicazione dell’attenuante, la Corte ravvisa un profilo di rilievo assorbente. In sede rescindente era stata esclusa la possibilità di attribuire l’auspicata rilevanza — in un’ottica ricostruttiva volta a evidenziare una condotta repentina e imprevedibile della persona offesa — al rinvenimento di un determinato elemento fattuale a bordo strada.

Tale statuizione rende inammissibile il motivo che, anche nel giudizio di rinvio, censura la mancata applicazione dell’attenuante attraverso una reiterata valorizzazione dell’elemento fattuale già ritenuto inidoneo dalla sentenza rescindente.

Le considerazioni esposte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, quantificata tenuto conto della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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