Misure cautelari: ricorso in Cassazione e sindacato sulla gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 313 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che investa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Non è ammissibile il ricorso che proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o che si risolva in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla coerenza logica delle argomentazioni poste a base del provvedimento cautelare, non alla loro persuasività.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata per il riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato a due agenti della Polizia Municipale la misura interdittiva della sospensione dal servizio per dieci mesi, in relazione all’imputazione di rifiuto di atti di ufficio. Agli agenti si contesta di non avere effettuato i rilievi del caso dopo la segnalazione di un’autovettura incidentata, benché si fossero recati sul posto; il veicolo fu rinvenuto poco dopo con una persona deceduta a bordo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame i due indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo travisamento dei dati GPS, errata qualificazione dell’elemento soggettivo, inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali e insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Con riferimento alle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o sollecita una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino e Sez. II n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti.
Su tale premessa i ricorrenti non hanno tenuto conto: essi, pur confrontandosi con l’apparato argomentativo del Tribunale, hanno riproposto le medesime doglianze già avanzate con il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., sollecitando una rilettura delle emergenze processuali non consentita in sede di legittimità.
Nel merito, la motivazione del Tribunale del riesame — valutata in unione con quella dell’ordinanza genetica, essendo i due provvedimenti tra loro complementari — non presta il fianco alle censure. Il Collegio ha evidenziato l’irrilevanza degli eventuali margini di errore dei dati estratti dal GPS, poiché gli stessi indagati avevano ammesso di essersi recati sul luogo del sinistro e tali errori non incidevano sulla ricostruzione della direzione di marcia del veicolo di servizio.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che l’imputazione di rifiuto di atti di ufficio è incentrata sulla omessa attività di rilevazione del sinistro: la ricostruzione della condotta muove dall’avvenuto avvistamento dell’auto da parte degli agenti, sicché risultano inconsistenti le critiche sul carattere meramente colposo del comportamento. Le soluzioni alternative prospettate dalla difesa — quali l’ostruzione visiva dovuta al transito di veicoli ingombranti — restano ipotetiche e non superano le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, fondate sul senso di marcia del veicolo di servizio, che escluderebbero interferenze nella visuale.
Infine, il motivo sulle esigenze cautelari è dichiarato inammissibile nella parte in cui ne contesta la sussistenza attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti: la sola considerazione della riconosciuta gravità della vicenda giustifica la valutazione prognostica negativa posta a base della misura interdittiva. Al rigetto consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso