Tardiva resa del conto e mancata approvazione dell’ente: irregolarità della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 129 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la tardiva presentazione del rendiconto da parte dell’agente contabile, avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio e dopo l’approvazione del rendiconto dell’ente, integra un’irregolarità non meramente formale, ma sostanziale, che impedisce l’approvazione del conto e il discarico dell’agente. La mancata parificazione del conto e l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., configurano ulteriori irregolarità che, in assenza di ammanchi di gestione, conducono comunque alla dichiarazione di irregolarità della gestione, con mandato agli organi dell’ente locale per il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto a ruolo su iniziativa del Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, in relazione al conto giudiziale reso da un agente contabile, società in house del Comune, per la gestione degli incassi di una rassegna artistica nell’esercizio 2018. Il conto, sottoscritto in data 30.01.2019, risultava presentato all’ente soltanto in data 16.09.2019, oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura della gestione e dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018.

Il Magistrato istruttore aveva rilevato, tra l’altro, la mancanza della parificazione, l’omesso deposito del provvedimento di approvazione e della relazione dell’organo di controllo interno, una giacenza finale non versata e non riportata in apertura dell’esercizio successivo, nonché la discordanza tra le pagine dichiarate e quelle effettivamente depositate. L’agente contabile e l’amministrazione comunale depositavano deduzioni difensive; nel corso del giudizio interveniva la parificazione tardiva del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della parificazione tardiva del conto, intervenuta in corso di causa, con la quale si certifica anche il versamento della giacenza finale di cassa. Rileva, tuttavia, che l’ente era già in condizione, sin dal momento della presentazione del rendiconto completo, di provvedere alla prescritta parificazione, avendo a disposizione il registro di cassa e la documentazione giustificativa necessaria.

Quanto alla tardività della presentazione, il Collegio osserva che il documento depositato dalla società non reca mere modifiche formali, ma è un documento del tutto diverso da quello precedentemente consegnato. Alla nota di gennaio 2019 non risulta allegato il rendiconto, bensì un prospetto riassuntivo e cumulativo delle diverse gestioni, con importi totali di incassi e versamenti. Il conto è stato presentato solo in data 12 settembre 2019, oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del TUEL e dall’art. 44, comma 6, del Regolamento di contabilità dell’ente.

Tale tardività non si appalesa come irregolarità meramente formale, ma assume connotazione più grave, essendo intervenuta dopo l’approvazione del rendiconto dell’ente. La delibera consiliare di approvazione del rendiconto, adottata nell’aprile 2019, non avrebbe potuto dare atto della presentazione di un conto avvenuta mesi più tardi, né contiene alcuna presa d’atto del deposito dei conti degli agenti contabili. Il conto risulta, pertanto, sprovvisto della necessaria approvazione da parte del competente organo comunale, adempimento indefettibile anche ai fini del deposito dei conti giudiziali presso la Sezione ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.

Il Collegio qualifica, infine, come riferibile all’amministrazione, e non all’agente contabile, l’ulteriore irregolarità del mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, secondo l’orientamento già espresso dalla Sezione (sentenza n. 198/2024). Pur prendendo atto dell’invio tardivo della relazione e della regolarità degli adempimenti a partire dal 2020, il Collegio ribadisce, richiamando la ordinanza n. 15/2023, che la relazione dovrebbe dare conto dell’attività di verifica svolta, della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e di ogni evenienza significativa del periodo di rendicontazione.

In conclusione, in assenza di ammanchi di gestione, il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione e demanda agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla per le spese, in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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