Indebito pensionistico da sentenza riformata in appello: recupero doveroso (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 61 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte dall’INPS in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello, costituiscono indebito ripetibile. La riforma in appello fa venir mancare il titolo del pagamento ex tunc, con la conseguenza che non è configurabile alcun affidamento incolpevole del pensionato, il quale versa nelle somme nella consapevolezza della provvisorietà degli effetti della decisione. In tale ipotesi l’azione di ripetizione trova fondamento nell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. e resta estranea alle disposizioni che tutelano la buona fede dell’accipiens, applicabili ai soli errori della fase amministrativa di liquidazione. La buona fede del percettore e la destinazione delle somme a bisogni primari sono pertanto irrilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato già appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti una sentenza che riconosceva il suo diritto all’incremento figurativo del trattamento pensionistico — il c.d. moltiplicatore — e al pagamento degli arretrati. In forza dell’esecutività della decisione, l’INPS aveva corrisposto le somme.
La sentenza di primo grado è stata poi riformata dalla Sezione Centrale di Appello, che ha accolto l’impugnazione dell’Istituto. L’INPS ha quindi avviato il recupero della quota pensionistica corrisposta, notificando un provvedimento di ripetizione di indebito per oltre undicimila euro. Il pensionato ha impugnato il provvedimento, eccependo l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede e il ritardo dell’Istituto nella definizione della liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la posizione del Ministero della Difesa, convenuto in giudizio, e ne rileva il difetto di legittimazione passiva. L’indebito, osserva il giudice, è scaturito esclusivamente dal pagamento eseguito dall’INPS e non ha coinvolto in alcuna fase procedimentale l’amministrazione di appartenenza.
Nel merito, il giudice contabile distingue nettamente due species di indebito. Le previsioni che sanciscono l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede operano nei soli casi di errore maturato nella fase amministrativa di riconoscimento del diritto pensionistico. Esse non possono estendersi alle somme liquidate in esecuzione di una sentenza del giudice, perché il significato stesso dell’indebito pensionistico non tollera una simile dilatazione.
Il passaggio centrale riguarda l’affidamento incolpevole. Secondo l’orientamento prevalente richiamato, quella situazione soggettiva non è configurabile quando le prestazioni siano state eseguite dall’Istituto previdenziale e ricevute dal pensionato nella consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. La decisione favorevole di primo grado era stata gravata da appello: il pagamento era dunque sub iudice.
La riforma in appello fa venir meno ex tunc, in via definitiva, il titolo del pagamento. L’azione di ripetizione trova allora fondamento nell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., restando del tutto irrilevante ogni valutazione sull’affidamento. Il Collegio richiama in proposito le Sezioni Riunite n. 17/QM del 2011, la Sez. giur. Lombardia n. 69 del 2008 e la Sez. III App. n. 146/2024, che hanno riconosciuto la recuperabilità incondizionata delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata.
Il limitato ritardo nell’emanazione del provvedimento non giustifica la mancata restituzione, proprio per l’inconfigurabilità di una buona fede dell’accipiens. Il giudice non ignora un minoritario orientamento di contrario avviso, ma lo confina a un’ipotesi diversa, caratterizzata da previa notifica del provvedimento sfavorevole e messa in mora. Restano estranei alla fattispecie sia l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, sia l’art. 13 della legge n. 412/1991, che concerne la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite verso l’INPS.
Nota della Redazione
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