Inammissibile la prova documentale nuova in appello dopo inottemperanza all’ordine istruttorio (Cons. Stato n. 10208 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che in primo grado si sia completamente disinteressata delle sorti del giudizio, senza addurre giustificazioni, e sia rimasta inottemperante agli ordini istruttori del giudice, non può supplire in appello alla propria carenza allegatoria e probatoria mediante la produzione di documenti nuovi. Una simile condotta integra violazione dell’art. 104 c.p.a. e determina l’inammissibilità della produzione documentale in appello. Le deroghe a tale regola sono eccezionali e non ricorrono quando la parte ben poteva e doveva provvedere alle proprie difese sin dal primo grado, tanto più a fronte di specifiche richieste istruttorie. Resta fermo che l’accoglimento dell’appello è comunque precluso quando il documento tardivamente prodotto non offra la prova del fatto contestato.

Il Fatto

Due ex soci di una cessata azienda agricola hanno impugnato davanti al TAR Piemonte le intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo superiore a 210.000 euro ciascuna, relative al prelievo latte sulle consegne per le campagne 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2002/03. Oggetto dell’impugnazione anche la cartella di pagamento presupposta, emessa da Agea.

Il TAR ha accolto il ricorso per due ragioni: l’annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di determinazione del prelievo per alcune annate, con conseguente illegittimità derivata degli atti di esazione; e la mancata notificazione della cartella, vizio procedurale che travolge gli atti consequenziali. Agea ha proposto appello, contestando l’estensione degli effetti dell’annullamento ai produttori e assumendo la regolare notifica della cartella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. In via preliminare rileva che l’appellante non contesta in modo specifico l’assunto del TAR secondo cui, per le campagne 1997/98, 1998/99 e 2002/03, è già intervenuto un giudicato favorevole agli appellati, che travolge gli atti prodromici alla riscossione. Conferma di ciò è la stessa ammissione di Agea di stare procedendo al discarico della cartella e alla rideterminazione degli importi per quelle annate.

Circoscritto l’ambito del giudizio, la Sezione esamina l’ulteriore ratio del TAR, relativa alla mancanza di prova della notifica della cartella. Ricorda che con decreto presidenziale il TAR aveva ordinato alle amministrazioni il deposito di una dettagliata relazione di chiarimenti, rimasta non ottemperata, e che analogo ordine istruttorio era stato rinnovato in sede cautelare, anch’esso disatteso.

In questo quadro, l’appellante si è disinteressata delle sorti del giudizio di primo grado senza alcuna giustificazione. La Sezione afferma che non è possibile supplire in appello alla mancata attività allegatoria e probatoria di primo grado, versandosi in ipotesi di violazione dell’art. 104 c.p.a.. Richiama il proprio orientamento (Cons. St. n. 11049 del 2023) e la successiva pronuncia (Cons. St. n. 742 del 2025), che ha individuato i casi in cui eccezionalmente può ammettersi una nuova produzione documentale. Nel caso concreto tali deroghe non ricorrono, perché l’appellante ben poteva e doveva provvedere alle proprie difese sin dal primo grado, tenuto conto delle specifiche richieste istruttorie.

La produzione documentale è pertanto dichiarata inammissibile. In ogni caso, anche a prescindere dall’aspetto processuale, l’accoglimento è precluso perché tra i documenti tardivamente prodotti non vi è la prova della notifica della cartella prodromica: quella notificata risulta diretta a un diverso soggetto, estraneo alla parte appellata. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in 3.000 euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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