Diniego visto lavoro subordinato e riesame del nulla osta rilasciato (TAR Lazio n. 3974 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, la sede diplomatica non può riesaminare nel merito il requisito economico già positivamente accertato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini del nulla osta al lavoro: un simile riesame integra un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo, non giustificato da esigenze istruttorie. Il c.d. rischio migratorio ha natura discrezionale e resta sindacabile in sede giurisdizionale; esso deve essere desunto da elementi obiettivi, indicativi di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica e soggettiva delle intenzioni del richiedente. Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio nazionale, salvo le specifiche condizioni che consentono l’applicazione della norma a soggetti ivi presenti non regolarmente e in pendenza di procedimento per il permesso di soggiorno o di domanda di protezione internazionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, previa tutela cautelare, il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha negato il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Il diniego era fondato su una duplice motivazione: l’insufficienza dei mezzi economici e il prospettato rischio migratorio. Il ricorrente ha censurato l’illogicità e la mera apparenza di quella motivazione.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in resistenza per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, fissata dal Collegio ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è stato accolto; è stato invece respinto il reclamo in materia di gratuito patrocinio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame rilevando l’incongruità della duplice motivazione posta a base del diniego. Quanto al profilo economico, il Tribunale valorizza la circostanza che quello stesso requisito era stato già positivamente valutato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini del rilascio del necessario nulla osta al lavoro. Il riesame operato dalla sede diplomatica su un profilo già accertato configura un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo, non sorretto da particolari esigenze istruttorie.
Sul secondo profilo, il Collegio richiama i principi enunciati dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 535 del 7/2/2025: la valutazione del rischio migratorio ha natura discrezionale, eventualmente connessa a fattori di tipo tecnico, e soggiace alle regole sulla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, il cui rispetto è sindacabile in sede giurisdizionale. La sussistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto deve desumersi da elementi obiettivi, indicativi sul piano inferenziale di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato non risulta conforme a tale paradigma. È plausibile, osserva il Tribunale, che la mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali non sia indicativa di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente: si tratta di elementi che secondo l’id quod plerumque accidit possono ragionevolmente non essere conosciuti prima della sottoscrizione del contratto, anche da lavoratori di nazionalità italiana. Il diniego, avendo disatteso i principi del Consiglio di Stato sul rischio migratorio, è pertanto annullato.
Il Collegio respinge invece il reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. L’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non riscontrata. Non risulta accertata la situazione che consentirebbe, a determinate condizioni, l’applicazione della norma a favore di soggetti presenti non regolarmente sul territorio nazionale, come precisato dalla Cass. civ. Sez. II n. 164/2018 e dal Cons. Stato Sez. III n. 59/2015. Il ricorrente non si trovava sul suolo nazionale, né pendeva procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno o domanda di protezione internazionale. In ragione della soccombenza, le spese di lite — liquidate in misura forfettaria di € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato — sono poste a carico del MAECI.
Nota della Redazione
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