Inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio del Tribunale adito in appello (Cass. civ. Sez. III n. 9178 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice togato che sia stato legittimamente investito, con atto di appello, della potestas iudicandi in ordine alla declinatoria di competenza resa dal Giudice di pace non può elevare conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. L’unico mezzo esperibile avverso tale decisione è l’appello, stante il divieto di cui all’art. 46 cod. proc. civ., che preclude l’applicazione, nei giudizi innanzi al Giudice di pace, delle disposizioni relative al regolamento di competenza su istanza di parte. Il conflitto d’ufficio così proposto è dunque inammissibile, e il Tribunale avrebbe dovuto decidere sull’appello, riformando eventualmente la decisione e dichiarando la competenza del Giudice di pace con assegnazione del termine per la riassunzione. L’inammissibilità comporta l’applicazione analogica, per quanto di ragione, dell’art. 50 cod. proc. civ., con restituzione degli atti al medesimo Tribunale e caducazione della statuizione sulle spese.

Il Fatto

Una società aveva ingiunto a un’altra, in forza di provvedimento monitorio emesso dal Giudice di pace, il pagamento di una somma corrispondente al valore di beni mobili concessi in comodato e mai restituiti. Proposta opposizione, l’ingiunta eccepiva l’incompetenza per materia e per territorio, deducendo anche la nullità delle clausole derogatorie e contestando nel merito la pretesa creditoria.

Il Giudice di pace declinava la competenza, ritenendo la controversia riconducibile alla materia locatizia e individuando il foro del Tribunale di Rimini. L’appello della società opposta veniva accolto dal Tribunale di Forlì, che escludeva l’operatività dell’art. 447-bis cod. proc. civ. rispetto al comodato di beni mobili, riconosceva la competenza del Giudice di pace e, dichiarata la propria incompetenza per materia, sollevava regolamento di competenza d’ufficio. Di qui la rimessione alla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del potere esercitato dal Tribunale. Questi era stato investito della potestas iudicandi in via di appello, unico rimedio esperibile contro la decisione sulla competenza resa dal Giudice di pace, come si desume dal divieto posto dall’art. 46 cod. proc. civ. Ne deriva che il giudice dell’appello non versa nella condizione, prevista dall’art. 45 cod. proc. civ., di chi sia stato adito in riassunzione dalla parte dopo una declinatoria altrui.

Il Tribunale avrebbe perciò dovuto pronunciarsi sul gravame, valutando la questione di competenza come giudice dell’impugnazione. Ove l’avesse reputata fondata, avrebbe dovuto riformare la decisione del Giudice di pace, dichiarare la competenza di quest’ultimo e assegnare il termine per la riassunzione. Elevando invece il conflitto, ha esercitato un potere che non gli spettava, con conseguente inammissibilità del regolamento.

La Corte precisa di non potersi ritenere investita del potere di regolare la competenza. Il Tribunale si era spinto fino a dichiarare la propria incompetenza pur avendo sollevato il conflitto negativo, degradando così la declaratoria a mera ragione dell’elevazione. L’inammissibilità di quest’ultima preclude ogni esame su quella declaratoria.

Quanto agli effetti, si applica in via analogica, per quanto di ragione, l’art. 50 cod. proc. civ. Escluso ogni onere di riassunzione delle parti, attesa l’iniziativa officiosa, si impone la restituzione degli atti al medesimo Tribunale, perché esamini il giudizio nella situazione anteriore all’illegittimo esercizio del potere. Resta caducata la statuizione sulle spese, poiché il processo torna allo stato precedente al provvedimento con cui è stata investita la Corte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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