Firma del solo presidente impedito l’estensore non invalida la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 9177 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni non è inesistente, ma al più nulla, poiché la sottoscrizione non è omessa ma solo insufficiente. La mancanza della firma dell’estensore è giustificata quando ricorre un impedimento ai sensi dell’art. 132, comma 3, cod. proc. civ., con menzione della sua natura prima dell’apposizione della firma sostitutiva del presidente: a tal fine è sufficiente che l’impedimento risulti obiettivamente rilevabile dal dispositivo, anche attraverso il richiamo a un d.p.c.m. non più in vigore ma idoneo a rendere intellegibile l’emergenza pandemica. L’erroneo richiamo normativo non integra la fattispecie di mancanza di sottoscrizione e non impone la correzione dell’errore materiale, non sussistendone i presupposti.
Il Fatto
Una società immobiliare propone un’istanza per la ricognizione dell’inesistenza della sottoscrizione del consigliere estensore in calce a una decisione di legittimità emessa a definizione di un precedente giudizio. La ricorrente rileva che, a piè di pagina della pronuncia, si dà atto dell’applicazione di un d.p.c.m. dell’8 marzo 2020, benché alla data della pubblicazione fossero già cessati gli effetti di quel decreto.
La società dichiara di non saper individuare un rimedio giuridico applicabile e, con successiva memoria, propone una vera e propria actio nullitatis ex artt. 132 e 161 cod. proc. civ., chiedendo la riunione ad altri due giudizi. Né l’istanza né le memorie risultano notificate al Comune che era parte del giudizio definito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte esclude la riunione con i giudizi ormai definiti e qualifica l’atto introduttivo come istanza di ricognizione dell’inesistenza della sentenza, che avrebbe dovuto essere proposta secondo le regole degli artt. 365 e ss. cod. proc. civ. e quindi notificata alla controparte costituita. La mancata notifica impedisce di considerare ritualmente instaurato il contraddittorio.
La Corte rileva poi che l’esperimento dell’actio nullitatis nel corso di quel procedimento atipico integra una mutatio libelli. Solo con le memorie vengono introdotte, per la prima volta, censure ulteriori rispetto a quelle del ricorso definito con la decisione ritenuta inesistente. La proposizione di motivi nuovi è inammissibile e tanto più lo è quando mira alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, introducendo un thema decidendum nuovo e incompatibile con l’originaria richiesta.
Nel merito, la Corte richiama il proprio costante orientamento: la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni non è inesistente, ma nulla, perché la firma non è omessa ma solo insufficiente. L’art. 132, comma 3, cod. proc. civ. consente la sottoscrizione del solo presidente quando l’estensore non può firmare per morte o altro impedimento, purché questo sia menzionato prima della firma sostitutiva.
Nel caso esaminato l’indicazione del d.p.c.m. non più in vigore era comunque volta a giustificare l’assenza della firma dell’estensore, rendendo intellegibile la natura dell’impedimento: la diffusione della pandemia, la dislocazione dei magistrati sul territorio nazionale e la loro residenza fuori sede. L’impedimento, pertanto, risulta obiettivamente rilevabile dal dispositivo e si sottrae a valutazioni discrezionali.
La Corte esclude infine la necessità di procedere alla correzione dell’errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ., esperibile solo per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione. L’istanza è quindi rigettata.
Nota della Redazione
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