Ricorso per cassazione incomprensibile e aspecifico è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 31344 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa, non idonea a chiarire il thema decidendum devoluto al giudice di legittimità, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. I macroscopici difetti di redazione non integrano di per sé l’inammissibilità, ma la determinano allorché impediscano alla Corte di selezionare la materia del contendere. Parimenti inammissibile è il ricorso che, riproponendo censure di merito, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità segue, in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., che prescinde dalla condanna alle spese e dall’assenza di richiesta del controricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso un pignoramento presso terzi disposto nell’ambito di una procedura esecutiva esattoriale, fondata su numerose cartelle relative a tributi di vario genere. La fase sommaria si era conclusa con il rigetto dell’istanza di sospensione. Il giudizio di merito, introdotto con ricorso e non con atto di citazione, era stato dichiarato inammissibile per inosservanza del termine perentorio.

La Corte d’appello dell’Aquila respingeva il gravame. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con cui ha denunciato vizi di competenza, nullità del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4), cod. proc. civ. L’atto è risultato inutilmente prolisso, costellato di interpolazioni, considerazioni personali, cambi di segno grafico e divagazioni, che lo hanno reso praticamente incomprensibile e tale da impedire la selezione di ciò che rileva ai fini dello scrutinio di legittimità.

In aggiunta, i motivi sono stati giudicati totalmente aspecifici, poiché non si confrontano con la decisione impugnata, la cui chiara linea motivazionale — la tardività dell’introduzione della fase di merito dell’opposizione esecutiva — non è stata adeguatamente censurata. La tecnica espositiva adottata è stata qualificata come una sorta di discorso indiretto libero, oscuro prima ancora che sul piano giuridico su quello lessicale.

La Corte ha precisato che i difetti di redazione non comportano di per sé l’inammissibilità, ma la determinano quando si risolvano in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa. Richiamando le Sezioni Unite n. 11653 del 2006, ha ricordato che già il vecchio testo dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. esigeva una narrativa idonea a garantire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione dei fatti, senza ricorrere ad altre fonti. Il nuovo testo, applicabile ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, richiede addirittura una esposizione “chiara”.

Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sola ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero la confermata intempestività della notificazione dell’atto introduttivo della fase di merito. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 6-1 n. 20910 del 2017, Sez. 6-3 n. 13735 del 2020 e Sez. 2 n. 9450 del 2024.

Quanto alle spese, la Corte le ha compensate integralmente, poiché l’assenza di conclusioni del controricorrente preclude la condanna del ricorrente a rifonderle. È stata invece disposta la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata nella misura massima di € 5.000,00. Tale sanzione, volta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, prescinde dalla costituzione dell’intimato e dall’assenza di richiesta di liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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