Prestazioni sanitarie senza contratto scritto: nessun diritto al compenso (Cass. civ. Sez. I n. 22919 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private, il diritto al corrispettivo presuppone il provvedimento di accreditamento e la stipula dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, con forma scritta ad substantiam. La sola prosecuzione di fatto dell’attività, benché accompagnata da provvedimenti amministrativi regionali, non integra un rapporto contrattuale idoneo a fondare la pretesa retributiva. Il principio dell’affidamento, astrattamente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria, non può supplire alla mancanza del contratto scritto tra pubblica amministrazione e privato, non potendosi porre a carico della Regione alcun obbligo di erogazione in difetto di accreditamento o di specifici contratti. Nell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., l’indennità è limitata al danno emergente e non si estende al lucro cessante, dovendosi liquidare nei limiti della diminuzione patrimoniale subita, con esclusione dei criteri di liquidazione parametrati all’utile mancato.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata conveniva in giudizio la competente azienda sanitaria locale, ottenendo decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nell’anno 2008, oltre interessi. L’azienda proponeva opposizione eccependo l’inesistenza di un contratto scritto, la prescrizione del credito e l’inapplicabilità degli interessi commerciali.

La struttura opposta sosteneva che la mancata stipulazione dell’accordo dipendesse dall’inerzia della Regione e invocava, in subordine, un diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. Il tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello respingeva l’impugnazione, ribadendo che senza accreditamento e senza accordo non sorge alcun diritto alla remunerazione. Le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la lesione dell’affidamento e la congruità del criterio del dieci per cento per la determinazione dell’indennizzo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sul tema dell’affidamento, e li dichiara inammissibili. Osserva anzitutto che il tema non risulta trattato nella sentenza impugnata: le ricorrenti avrebbero dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e indicare l’atto in cui ciò era avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, così come affermato da Cass., sez. VI, n. 32804 del 13 dicembre 2019.

La censura è peraltro formulata in modo generico, con riferimento a fatti indeterminati, il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità per novità della doglianza.

Nel merito, la Corte ribadisce un principio consolidato: il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell’accreditamento non ha modificato la natura del rapporto tra amministrazione e strutture private, rimasto di carattere sostanzialmente concessorio. Ne deriva che non può porsi a carico delle Regioni alcun onere di erogazione delle prestazioni in assenza di un provvedimento regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli contratti presupponenti la forma scritta ad substantiam, secondo l’indirizzo di Cass., sez. I, n. 22887 del 16 agosto 2024. Il principio dell’affidamento, pur astrattamente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria, non può supplire alla mancanza del contratto scritto, senza stravolgere l’interpretazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché non coglie l’esatta ratio decidendi. La sentenza impugnata, oltre a disattendere la domanda per genericità, aveva precisato che l’indennità ex art. 2041 cod. civ. è limitata al danno emergente e non si estende al lucro cessante. Le ricorrenti, prospettando la congruità del criterio del dieci per cento, continuavano a proporre un criterio di liquidazione basato su un utile mancato, in contrasto con tale passaggio logico.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di 2.500,00 euro in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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