Inammissibile la richiesta di parere del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 305 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a richiedere parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ha carattere tassativo e spetta esclusivamente a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie Locali e in ogni caso per il tramite del rappresentante legale dell’ente. Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una sentenza è qualificato come ausiliario del giudice: la sua attività è sussunta nell’esercizio della giurisdizione e non è riconducibile all’esercizio di potere amministrativo. Ne consegue che egli non è organo di vertice con rappresentanza esterna dell’ente, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, e la sua istanza di parere è soggettivamente inammissibile, con preclusione di ogni esame nel merito.
Il Fatto
Un funzionario del Provveditorato OO.PP., dichiarandosi commissario ad acta in virtù di un provvedimento prefettizio, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’incarico era stato conferito per l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo relativa all’acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria di un’area ricadente nel territorio di un Comune.
Il richiedente ha rappresentato che, per l’acquisizione delle opere, è necessario il collaudo tecnico-amministrativo e che la documentazione non è stata ritrovata. Il collaudatore ha richiesto la redazione di uno stato di consistenza delle opere realizzate. Il giudice amministrativo, con due ulteriori ordinanze, ha autorizzato il commissario a nominare i professionisti necessari e a pagarli, con rivalsa successiva a carico del Comune. Il quesito riguarda la possibilità di impegnare la spesa per tali incarichi nell’ambito dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, pur in assenza di un debito già formato.
La Motivazione della Corte
La Sezione si arresta sul piano dell’ammissibilità soggettiva, ritenendola dirimente e assorbente. L’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 individua in modo tassativo i soggetti legittimati a formulare la richiesta di parere: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Il carattere chiuso dell’elencazione deriva dalla natura speciale della funzione consultiva rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.
Il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle autonomie, che con l’atto del 27 aprile 2004 e poi con la delibera n. 13 del 17 dicembre 2007 ha fissato i criteri per l’esercizio della funzione consultiva. Le istanze devono provenire dagli enti indicati e, di norma, transitare dal Consiglio delle Autonomie Locali. La mancata operatività di tale organo non incide sull’ammissibilità, ma l’istanza deve comunque provenire dal rappresentante legale dell’ente: per il Comune, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000, è il sindaco.
Su questa base la giurisprudenza consultiva ha escluso l’ammissibilità delle richieste avanzate da segretari comunali, consiglieri comunali, revisori e responsabili di settore. Il Collegio estende ora la stessa conclusione al commissario ad acta, qualificato pacificamente come ausiliario del giudice. L’attività del commissario si imputa alla sfera giuridica dell’amministrazione non perché egli ne sia organo, ma per derivazione dalla decisione del giudice: il suo compito non è curare l’interesse pubblico, bensì dare attuazione alla pronuncia.
La Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, che dagli artt. 21, 34, comma 1, lett. e), 114, comma 4, lett. d), 117, comma 3 e 59 c.p.a. ha desunto la natura del commissario quale organo del giudice, titolare di poteri il cui fondamento genetico è il comando contenuto in sentenza. Egli non è organo di vertice con rappresentanza esterna dell’ente. La richiesta è pertanto inammissibile sotto il profilo soggettivo, con preclusione dell’esame dell’ammissibilità oggettiva e del merito.
Nota della Redazione
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