Cessazione materia contendere e spese compensate in giudizio pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 279 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, che il giudice deve dichiarare anche d’ufficio, ricorre quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le conclusioni delle parti, per essere sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e rendono superflua la pronuncia richiesta. Nel giudizio di pensione privilegiata, l’annullamento in corso di causa del provvedimento di rigetto e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per interdipendenza, conseguenti al riesame del parere reso dal CVCS, integrano tale sopravvenienza. Il carattere vincolante del parere del CVCS ex art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 e l’iniziativa assunta dall’Amministrazione a seguito del ricorso giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già Graduato Capo dell’Esercito Italiano, aveva chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento per interdipendenza di due patologie dipendenti da causa di servizio, onde poter presentare domanda di pensione privilegiata ordinaria di VII categoria Tabella A. L’Amministrazione aveva respinto la domanda con decreto, sulla base del parere negativo espresso dal CVCS.

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte dei conti il decreto e il presupposto parere, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma ha poi avviato un riesame della pratica, dapprima presso il CML della Difesa e poi di nuovo presso il CVCS, riprese le sue funzioni.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza n. 87 del 10.10.2025 il giudice aveva disposto che il Ministero facesse conoscere lo stato dell’adempimento istruttorio e aveva rinviato la causa. Nel prosieguo, il CVCS ha adottato un parere di riesame, riconoscendo che due infermità possono ritenersi dipendenti in via derivata per interdipendenza con un’affezione già riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

Sulla base di tale parere, il Ministero ha annullato il precedente decreto di rigetto e ha riconosciuto la dipendenza delle infermità da causa di servizio, notificando il nuovo provvedimento al ricorrente. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla cessazione, ma ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese, da distrarre in favore dei procuratori, invocando la soccombenza virtuale.

La Corte richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni, per essere sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e fanno venir meno la necessità della pronuncia (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

Nel caso concreto, l’accoglimento in via amministrativa della pretesa sostanziale del ricorrente ha eliminato ogni contrasto: per questo, anche in ragione delle concordi richieste delle parti, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, il Giudice osserva che il parere del CVCS è vincolante per l’Amministrazione ex art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 e che il Ministero, dopo la presentazione del ricorso, si è fatto parte attiva chiedendo il riesame del primo parere negativo: sussistono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. Il dispositivo dispone inoltre l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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