Irregolarità del conto giudiziale non esclusa da prassi interne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 158 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto accerta in sede processuale la regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici, verificando la regolarità delle gestioni e il corretto utilizzo del denaro pubblico. Il conto dev’essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. L’assenza di ammanchi e il rispetto di regole interne all’Amministrazione non escludono la declaratoria di irregolarità, ove il conto violi gli obblighi di chiarezza e intellegibilità. La tardiva parificazione del conto e la gestione promiscua del fondo economale con altre gestioni costituiscono irregolarità rilevanti. Il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dalla data di deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale, non dalla data di deposito presso l’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, economo di un istituto zooprofilattico, per l’esercizio 2019, relativo alla gestione della cassa economale nel periodo 13 ottobre – 31 dicembre 2019. Il magistrato istruttore rilevava plurime irregolarità: il conto, composto da due schemi compilati rispettivamente con criteri di cassa e di competenza, non quadrava e non era coerente; risultavano inclusi fatti estranei alla gestione economale e reintegri già scritturati nel conto dell’agente cessante; mancava l’annotazione del versamento iniziale del fondo; il passaggio di consegne era avvenuto senza l’intervento di un funzionario dell’Ente. La relazione concludeva per la declaratoria di irregolarità senza discarico, pur in assenza di ammanchi. L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e chiedeva il discarico, mentre l’Istituto interveniva ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare di estinzione del giudizio, rilevando che il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. non è decorso, dovendosi computare tra il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e il deposito della relazione di irregolarità, restando irrilevante la data di deposito del conto presso l’Amministrazione.
Quanto al merito, la Corte afferma che il giudizio di conto accerta la regolarità dei conti giudiziali e la corretta gestione del denaro pubblico, non già, se non in via indiretta, l’operato dell’agente e le sue eventuali responsabilità. Richiamando il principio, oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., secondo cui il conto dev’essere idoneo a rappresentare i risultati della gestione, il Collegio precisa che la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di rendicontazione. Conseguentemente, l’assenza di ammanchi e il rispetto di prassi interne non escludono l’accertamento dell’irregolarità, laddove il conto non sia intellegibile e violi obblighi di legge.
Nel merito, il Collegio rileva la tardiva parificazione del conto, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, in violazione dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923 che impone la trasmissione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il conto difetta di intellegibilità, essendo la gestione ricostruibile solo attraverso il raffronto tra i due schemi, compilati in modo non pienamente coerente rispetto ai criteri dichiarati e includendo reintegri della gestione precedente.
Configura rilevante irregolarità la confusione tra la cassa economale e i proventi delle riscossioni, confluite nel medesimo conto corrente, nonché il passaggio di consegne avvenuto senza la presenza del funzionario delegato, in violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, adempimento non meramente formale ma posto a tutela di entrambi gli agenti coinvolti. Il Collegio dichiara il conto irregolare e non ammette l’agente a discarico, pur senza ammanchi e senza criticità sostanziali, rimettendo all’Amministrazione l’onere della relazione dell’organo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c., non riferibile all’agente contabile.
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Nota della Redazione
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