Incentivo ex art. 18 legge Merloni: presupposto è il regolamento dell’ente conferente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14551 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall’art. 18 legge n. 109/1994, sorge in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. Presupposto imprescindibile è l’adozione, da parte dell’ente che ha conferito l’incarico, del regolamento per le modalità di erogazione, da verificare al momento del conferimento. La vicenda di incorporazione tra consorzi e la conseguente successione nei rapporti attivi e passivi non surroga tale verifica, non operando alcun meccanismo di trasmissione indiretta del regolamento. La prassi seguita dall’ente in altri casi non può prevalere sul vincolo di legge.

Il Fatto

Un dirigente ha agito nei confronti del Consorzio di bonifica per ottenere il pagamento dell’incentivo ex art. 18 legge n. 109/1994 e del compenso speciale ex art. 30 CCNL Dirigenti Consorzi di bonifica. Le prestazioni erano state rese presso un consorzio poi incorporato nel consorzio convenuto. Il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando la somma richiesta; la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame del consorzio.

Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo l’erronea declaratoria di novità dell’eccezione di prescrizione, l’omesso esame di un fatto decisivo e la falsa applicazione della legge Merloni quanto alla spettanza dell’incentivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Il richiamo all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non indica quale fatto, e non la deduzione, sarebbe stato omesso; inoltre, essendo il giudizio di appello instaurato nel 2017, opera l’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendosi la decisione distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado. Il motivo viola poi il canone di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ., basandosi su un mero stralcio delle conclusioni di prime cure, senza riprodurre i passaggi della comparsa né localizzarla negli atti. Il ricorrente che censuri il rigetto dell’eccezione di prescrizione deve specificare il tenore dell’eccezione, il tempo e il luogo della deduzione e le ragioni del rigetto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non ricomprende questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che estendano il paradigma a tale profilo.

Fondato è invece il terzo motivo, riferito al solo compenso ex art. 18 legge n. 109/1994. La Corte ribadisce il principio per cui l’incentivo sorge alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. Il compenso è attribuibile solo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato emanato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice.

La decisione impugnata si è discostata da tali principi, ritenendo il presupposto integrato per l’adozione del regolamento da parte di un consorzio diverso da quello conferente, sulla base dell’avvenuta incorporazione di entrambi nel consorzio ricorrente. Ragionamento palesemente viziato: la successione nei rapporti attivi e passivi non può surrogare la concreta verifica dei presupposti, irrilevante restando la prassi seguita in altri casi.

La Corte accoglie il terzo motivo, respinge il primo e il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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