Inammissibile ricorso per cassazione contro sentenza Consiglio di Stato su revocazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 11363 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato della Corte di cassazione per eccesso di giurisdizione sulla sentenza con cui il Consiglio di Stato decide l’impugnazione straordinaria per revocazione ha ad oggetto esclusivamente i presupposti che legittimano la proposizione dell’istanza, e in particolare la sussistenza dell’errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa. Quando la decisione del giudice amministrativo si sia soffermata a valutare le condizioni di ammissibilità della revocazione, escludendole al termine della fase rescindente, non è neppure astrattamente prospettabile la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione, poiché il giudizio rescindente è un giudizio sul giudizio e l’eventuale errore di diritto ricade sull’applicazione di una regola del processo. Il ricorso per cassazione proposto senza censurare la decisione sull’unico punto in cui essa sarebbe impugnabile per eccesso di giurisdizione è inammissibile. Nei casi di conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale, l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., è immediatamente applicabile anche ai giudizi già pendenti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato a un bando regionale per la concessione di contributi finanziari in favore del settore agricolo dopo il sisma del 2009. Il contributo era stato revocato con provvedimento dell’amministrazione regionale.

Il ricorrente aveva impugnato la revoca davanti al TAR Abruzzo, senza successo, e poi davanti al Consiglio di Stato, che aveva rigettato l’appello. Avverso quella pronuncia aveva proposto revocazione per errore di fatto, che il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile con la sentenza n. 9659/2022. Il ricorrente ha quindi impugnato quest’ultima decisione davanti alla Corte di cassazione per eccesso di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva l’eccesso di potere giurisdizionale sotto forma di diniego di giustizia, per il radicale stravolgimento delle regole processuali e per l’omesso esame dei motivi di costituzione proposti in primo grado, riproposti in appello e assorbiti, poi nuovamente riproposti in revocazione.

Le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio arresto del 7 novembre 2023, n. 31025, secondo cui la sindacabilità delle sentenze del giudice speciale pronunciate all’esito del giudizio di revocazione per eccesso di giurisdizione può avere ad oggetto solo la verifica dei presupposti che legittimano la proposizione dell’istanza di revocazione, e segnatamente la sussistenza dell’errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa. Tale riscontro, costituendo l’unico oggetto della pronuncia di inammissibilità, rappresenta la sola possibile occasione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

Nel caso di specie non era impugnata una sentenza del Consiglio di Stato resa come giudice ultimo della giurisdizione amministrativa, pur sempre sindacabile entro i limiti dell’art. 362 cod. proc. civ., ma una pronuncia resa in sede di impugnazione straordinaria per revocazione, conclusa al termine della fase rescindente con una valutazione preliminare di inammissibilità.

La Corte ha osservato che la fase rescindente non consta soltanto di una valutazione processuale, ma anche della considerazione di decisività del vizio denunciato, ove esistente: la censura su questa delibazione si traduce comunque nella denuncia di un errore in iudicando, esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione.

Risultando il responso di inammissibilità pronunciato entro i limiti della giurisdizione di riferimento, il ricorso si astiene dal censurare la decisione sull’unico punto in cui essa sarebbe impugnabile, ovvero l’apprezzamento dei presupposti per far luogo alla revocazione. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le Sezioni Unite hanno inoltre applicato l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ. nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022: nei casi di conformità tra proposta e decisione finale il legislatore ha codificato una valutazione legale tipica di abuso del processo. Quanto alla disciplina intertemporale, la norma è immediatamente applicabile, in deroga all’art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, anche ai giudizi pendenti, trovando applicazione, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 35, nei giudizi introdotti con ricorso notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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