Impugnazione estratto di ruolo ammessa per l’insinuazione nel fallimento (Cass. civ. Sez. V n. 28927 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo è atto normalmente non impugnabile, sicché difetta di regola l’interesse del contribuente alla sua autonoma impugnazione. Tale interesse sussiste tuttavia quando l’estratto sia fatto valere nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale, poiché dall’eventuale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione deriva al contribuente un pregiudizio concreto e attuale, consistente nell’ammissione al passivo di una somma non dovuta. La modifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, che ha ampliato i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata, si applica ai processi pendenti.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento che assumeva mai notificata, con la quale l’agente della riscossione richiedeva il pagamento di IVA e IRPEF per il 2015. Della pretesa il contribuente veniva a conoscenza solo in seguito all’insinuazione al passivo proposta dal riscossore nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale a lui relativa.

Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, qualificando l’atto impugnato come non impugnabile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello del contribuente. Questi ricorreva allora per cassazione con atto affidato a più motivi, illustrati con memoria, a fronte della proposta di definizione accelerata depositata dal Consigliere delegato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava il diniego di tutela giurisdizionale, sostenendo che il ricorso non aveva ad oggetto l’estratto di ruolo, bensì la cartella di pagamento che l’agente aveva notificato a mezzo PEC e posto a fondamento della richiesta di ammissione al passivo.

La Corte muove dalla giurisprudenza nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 33408 del 11.11.2021), secondo cui ai fini dell’ammissibilità dell’insinuazione proposta dall’agente della riscossione è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, senza necessità di atti notificati, spettando al contribuente provare fatti estintivi o modificativi. Ne deriva che resta intangibile l’accertamento dei gradi di merito, secondo cui il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, atto a fronte del quale, in genere, non sussiste interesse ad impugnare (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).

La Corte osserva però che, come dedotto con la memoria, l’impugnazione è sorta proprio dall’istanza di ammissione al passivo proposta nell’ambito della liquidazione giudiziale, circostanza già articolata fin dal ricorso introduttivo. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 6269 del 09.03.2025), afferma che la modifica dell’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 — che ha ampliato, con l’introduzione delle lett. d) ed e), i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata — si applica ai processi pendenti.

Ove l’opposizione non fosse ritenuta ammissibile, al contribuente deriverebbe un pregiudizio concreto, consistente nell’ammissione al passivo di una maggiore somma non dovuta, non annullata dal giudice tributario, ai fini dell’estinzione dei debiti e della liberazione degli immobili sottoposti alla procedura. Sussiste dunque, nella concreta vicenda, l’interesse ad impugnare. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per l’esame del merito, restando assorbiti i restanti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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