Inammissibile il ricorso che non censura l’error in procedendo dell’appello (Cass. civ. Sez. I n. 25904 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la censura che attinga direttamente l’apprezzamento di merito del giudice di appello, senza impugnare l’error in procedendo in cui questi sia incorso dichiarando inammissibile il corrispondente motivo di gravame, è inammissibile. Da tale omissione deriva il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il venir meno dell’interesse della parte a far valere l’erroneità della ulteriore statuizione di merito sul medesimo punto. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni che raffrontino il precetto normativo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Non integra violazione o falsa applicazione di legge la denuncia di erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa.
Il Fatto
Un risparmiatore, in proprio e quale socio di una società immobiliare, aveva agito contro una banca per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla levata di un protesto su un assegno, asseritamente illegittimo perché fondato su un provvedimento di sequestro in realtà inesistente alla data di emissione del titolo. Il ricorrente aveva ottenuto in sede cautelare la sospensione della pubblicazione nel registro dei protesti.
Il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie. La Corte di appello aveva respinto il gravame principale, dichiarando inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il motivo relativo ai danni non patrimoniali per difetto di allegazione, e confermando la carenza di prova del nesso causale quanto ai danni patrimoniali della società. La sentenza è stata impugnata per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che aveva qualificato il ricorso come manifestamente inammissibile. Il Collegio ne condivide integralmente le conclusioni.
Quanto ai danni non patrimoniali, il ricorrente non ha censurato la statuizione di inammissibilità per genericità resa dalla corte distrettuale sul corrispondente motivo di gravame. Richiamando Cass. n. 24550 del 2023 e Cass. n. 8669 del 2025, la Corte afferma che chi attacca direttamente il merito senza rimuovere la ragione in rito impediente la valutazione delle censure d’appello determina l’inammissibilità del motivo di ricorso: la statuizione in rito passa in giudicato e fa venir meno l’interesse a dolersi dell’ulteriore statuizione di merito.
Quanto ai danni patrimoniali, la censura è parimenti inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non può risolversi nella denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, che si colloca fuori dall’ambito applicativo della norma e inerisce tipicamente alla valutazione del giudice di merito. Il ricorrente, ricostruendo la vicenda su una propria lettura delle risultanze istruttorie, ha chiesto un riesame nel merito non consentito in sede di legittimità.
La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020 e Cass. n. 20695 del 2025: la valutazione degli elementi istruttori è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni sulla ricostruzione dei fatti non sono sindacabili se non per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria. Nel caso di specie la motivazione si mantiene nei limiti del ragionevole e del plausibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la Corte applica la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., quale ipotesi normativa di abuso del processo, liquidando una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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