La qualifica di impresa pubblica e la clausola compromissoria nel contratto di servizi legali (Cass. civ. Sez. 2 n. 20853 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione se una controversia debba essere decisa da arbitri rituali o dal giudice ordinario attiene alla competenza ed è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., non essendo la relativa decisione appellabile. La clausola compromissoria, ancorché inserita in un contratto di appalto di servizi stipulato da una società a capitale pubblico, non è nulla per difetto di autorizzazione amministrativa ove la società non rivesta la qualifica di organismo di diritto pubblico, non ricorrendo il requisito teleologico dell’assenza di scopo lucrativo e della sopportazione del rischio d’impresa. La mancanza del requisito della strumentalità tra l’appalto e l’attività svolta nei settori speciali esclude altresì l’applicazione della disciplina di cui all’art. 217 d.lgs. n. 163/2006 e l’obbligo di osservare le procedure di evidenza pubblica.
Il Fatto
La società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari i propri professionisti, chiedendo la nullità e/o l’inefficacia di plurimi contratti di incarico professionale e la ripetizione delle somme corrisposte. La società sosteneva di rivestire la qualità di organismo di diritto pubblico e di aver stipulato i contratti in violazione delle norme imperative in materia di evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006.
I convenuti eccepivano l’incompetenza del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni del 2012 e del 2013, che devolveva le controversie ad un collegio arbitrale. Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Roma, che accoglieva l’eccezione e dichiarava la competenza degli arbitri rituali sulla domanda principale. La società ha proposto regolamento di competenza avverso tale ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, riaffermando che, ai sensi dell’art. 813-ter c.p.c., la decisione sulla competenza arbitrale è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza. Ha inoltre chiarito che la procura alle liti conferita per il giudizio di merito legittima il difensore a proporre il regolamento di competenza, purché ciò non sia espressamente escluso, trattandosi di norma speciale prevalente sull’art. 83, comma 4, c.p.c.
Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo la formazione di un giudicato implicito negativo sulla competenza arbitrale da parte del Tribunale di Bari, il quale aveva espressamente rimesso la questione al giudice della riassunzione. Con riferimento alla natura dell’arbitrato, la Corte ha valorizzato le espressioni utilizzate nella clausola (“controversie”, “lodo”, “esecutività”) quali indici della volontà delle parti di devolvere la risoluzione a un arbitrato rituale, non essendo decisivi i riferimenti all’equità o all’inappellabilità del lodo.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità della disciplina sui contratti pubblici, non ricorrendo i presupposti per la qualifica di FSE come organismo di diritto pubblico, difettando il requisito teleologico, e non essendo il contratto di servizi legali funzionalmente connesso all’attività svolta nei settori speciali. Ha, pertanto, rigettato anche l’ultimo motivo di ricorso relativo all’asserita carenza di imparzialità del collegio arbitrale per la nomina del terzo membro ad opera della Camera Arbitrale Italo Estera, precisando che eventuali vizi di imparzialità vanno fatti valere con l’istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 815 c.p.c.
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Nota della Redazione
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