Divieto di terza via non copre il rilievo d’ufficio sulla tardività dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 6483 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio senza preventivo contraddittorio, posto dall’art. 101, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., non opera per le questioni di rito, ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda e all’osservanza dei termini perentori di impugnazione. In tali casi rileva un principio di autoresponsabilità processuale, per cui la parte dotata di minima diligenza non può non prevedere che il giudice rilevi d’ufficio la violazione di simili requisiti. La questione di puro diritto, non sottendendo una modificazione del quadro fattuale, è estranea all’ambito applicativo della norma. Il rilievo della tardività della censura proposta solo in comparsa conclusionale, in violazione del principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., costituisce questione di rito non soggetta al divieto di decisione solitaria.
Il Fatto
La società committente conviene in giudizio la società fornitrice per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto avente ad oggetto un servizio di ricerca e gestione di opportunità commerciali all’estero, chiedendo la restituzione del corrispettivo versato e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando la convenuta alla restituzione del corrispettivo.
La società fornitrice propone appello, sostenendo di aver adempiuto all’obbligazione di mezzi assunta. La Corte d’appello rigetta il gravame, valorizzando il contenuto della brochure informativa e la difformità tra il servizio promesso e quello prestato. La soccombente ricorre per cassazione con tre motivi, mentre la controricorrente eccepisce l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di improcedibilità per mancata sottoscrizione digitale dei documenti notificati via PEC è manifestamente infondata: la sottoscrizione ha la funzione di collegare il testo al suo autore, ma il suo difetto non comporta inesistenza dell’atto quando la paternità sia desumibile da altri elementi, come la firma autografa per autentica della procura in calce e la sottoscrizione dell’attestazione di conformità. Nella specie il ricorso, nativo digitale non sottoscritto, era stato depositato in modalità analogica con procura autografa materialmente congiunta.
Anche l’eccezione di violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è infondata. Il principio di specificità del ricorso va modulato, in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, contemperando l’attività del giudice di legittimità con la certezza del diritto e il diritto di accesso alla giustizia. Nonostante la tecnica redazionale seguita, risultava possibile individuare gli elementi utili a comprendere l’oggetto del contendere.
Nel merito, il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio. Il motivo è infondato. La norma realizza il principio del contraddittorio e il c.d. divieto della terza via, ma il suo ambito applicativo è circoscritto dal “diritto vivente” alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto. Le questioni di puro diritto, in cui le parti possono svolgere mere difese, non richiedono l’attivazione del contraddittorio.
Tra le questioni di diritto rientrano quelle di rito e quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda. Il rilievo della tardività dell’impugnazione o della decadenza dall’opposizione non soggiace al divieto, poiché l’osservanza dei termini perentori costituisce parametro di ammissibilità che la parte diligente deve considerare ex ante come possibile sviluppo della lite. La censura sulla tardività della deduzione esposta in comparsa conclusionale è dunque questione di rito, estranea all’ambito della norma evocata.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., è infondato, anche a prescindere dal disarmonico confezionamento rispetto all’onere di riportare il contenuto del motivo di gravame. La Corte rileva che la ratio decidendi della sentenza di primo grado era stata censurata solo in comparsa conclusionale, con conseguente tardività e genericità dell’atto di appello.
Il terzo motivo, sulla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, è inammissibile per consolidamento del giudicato sull’inammissibilità della censura tardiva. Nel merito, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è percorso circolare che consente di valorizzare il comportamento complessivo delle parti, criterio applicabile fuori dai casi di forma scritta ad substantiam. La scelta interpretativa del giudice di appello, conforme ai criteri legislativi e alla loro gerarchia, integra una quaestio facti non sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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