Inammissibile il ricorso in esecuzione che reitera i motivi già respinti (Cass. pen. Sez. I n. 8935 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel procedimento di esecuzione trova applicazione il principio che governa il sindacato di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati al giudice dell’esecuzione e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Il ricorrente che si limiti a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, omette di assolvere l’onere di specificità del motivo e non allega produzione idonea a confutare le valutazioni del giudice. La valutazione circa l’incidenza, sul calcolo della pena residua, del provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura cautelare costituisce accertamento di fatto che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 agosto 2024 ha annullato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale presso la medesima Corte nei confronti di un condannato, disponendone la scarcerazione.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, deducendo la violazione degli artt. 666 e 656 cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice dell’esecuzione avrebbe accolto passivamente le deduzioni difensive sull’erroneità del calcolo della pena residua, senza autonoma determinazione dei criteri, e ha fornito una ricostruzione dei titoli esecutivi e dei periodi di carcerazione sofferta. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente prospetta censure aspecifiche e generiche, limitandosi a reiterare le medesime valutazioni già sottoposte al giudice dell’esecuzione, senza argomentare criticamente i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato.

Il ricorso non si confronta, in particolare, con la valutazione operata nell’ordinanza circa l’incidenza che sul calcolo della pena residua ha assunto il provvedimento con cui il Gip ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare, disposta in relazione al procedimento cui si riferisce il medesimo ordine di esecuzione, sulla base dell’avvenuta esecuzione di misure di sicurezza detentive, del presofferto e dei periodi di liberazione anticipata.

Né il ricorrente ha allegato produzione idonea a confutare il provvedimento impugnato, al fine di affermare che parte della carcerazione sofferta fosse da ascrivere a un diverso titolo esecutivo e che, dunque, residuasse ancora la porzione di pena calcolata nell’ordine di esecuzione. La Corte territoriale, del resto, aveva dato atto che la conclusione del Gip non era stata contestata dalla Procura generale in udienza.

La Suprema Corte ha quindi richiamato il principio espresso da Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rv. 276970 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Tale regola, ha precisato il Collegio, trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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