Inammissibile il ricorso firmato da difensore non iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. I n. 29753 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e impedisce la valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando l’atto sia stato proposto come appello e debba essere qualificato come ricorso ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi del solo mezzo ordinario esperibile avverso le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, inappellabili ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. L’inammissibilità non è sanata dal successivo conseguimento dell’abilitazione da parte del difensore, né dai motivi nuovi presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 13 dicembre 2018, ha condannato la ricorrente alla pena di 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975, per il porto di un coltello a serramanico fuori dalla propria abitazione.
Avverso la decisione l’imputata ha proposto appello, censurando il mancato riconoscimento del giustificato motivo e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 10 novembre 2020, ha dichiarato l’appello inammissibile perché relativo a condanna alla sola pena dell’ammenda e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte, investita della qualificazione dell’atto e della sua ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che l’impugnazione, proposta come appello, deve essere qualificata come ricorso per cassazione. Le sentenze di condanna di primo grado alla sola pena pecuniaria sono inappellabili ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’unico mezzo esperibile è il ricorso. La qualificazione dell’atto segue dunque il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. L’atto, presentato alla cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, era sottoscritto da un difensore che a quella data non era ancora iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, avendo conseguito l’abilitazione solo il 24 febbraio 2023.
La Corte ribadisce che la sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell’albo speciale è richiesta a pena di inammissibilità ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Il vizio è originario e incide sulla validità dell’instaurazione del giudizio di impugnazione, irrigidendo l’atto rispetto allo scopo perseguito. L’operatività della regola non è esclusa dalla conversione dell’appello in ricorso, perché la qualificazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. presuppone che il mezzo sia quello consentito dalla legge processuale.
Né l’inammissibilità può essere superata dal conseguimento dell’abilitazione in epoca successiva, trattandosi di requisito che deve sussistere al momento della proposizione dell’atto. Allo stesso modo non rilevano i motivi nuovi eventualmente depositati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022 e Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013.
All’inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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