Attenuante del danno di speciale tenuità esclusa per valore e danni ulteriori (Cass. pen. Sez. 7 n. 605 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. È altresì manifestamente infondata la doglianza con cui si deduce il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., quando la valutazione del valore della merce sottratta e dei danni ulteriori cagionati per commettere il reato dimostri l’incompatibilità logica con la speciale tenuità del danno. Il danno, per integrare l’attenuante, deve essere lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale emessa in data 5/06/2024, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen.. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità. Esso risulta, infatti, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorso non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l’impugnazione e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, secondo i principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 2017, Galtelli.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo anche manifestamente infondato. I giudici del gravame avevano dato conto degli elementi di prova in ordine alla mancata concessione dell’attenuante, valutando il valore della merce sottratta e i danni cagionati per commettere il furto, ossia il danneggiamento delle porte dei garages e della videocamera di sorveglianza. Tali elementi sono stati logicamente ritenuti incompatibili con l’attenuante della speciale tenuità del danno.
La decisione è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui il danno derivante da reato, per essere considerato tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione ex art. 62, n. 4, cod. pen., deve essere lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, come affermato da Sez. 2, n. 5049 del 2021 e da Sez. 4, n. 8530 del 2015.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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