Inammissibile il ricorso contro l’ordinanza che rigetta la correzione di errore materiale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11789 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice rigetta l’istanza di correzione di errore materiale non è impugnabile, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché non introduce un nuovo esercizio di potere giurisdizionale. Il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento si desume anche dalla motivazione opera solo quando il dispositivo contenga una statuizione positiva: nel caso del rigetto dell’istanza, la motivazione vale unicamente ad integrare l’interesse ad agire per impugnare la sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, cod. proc. civ. Il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità o di rigetto dell’istanza è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Due dipendenti pubblici hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro le ordinanze con cui la Corte d’appello di Genova aveva rigettato le rispettive istanze di correzione di errore materiale. Le istanze vertevano sull’esclusione, dal computo dell’assegno stipendiale riconosciuto a ciascuno, di specifiche voci retributive: l’indennità maneggio valori per il primo ricorrente e l’indennità di funzioni per il secondo.

In particolare, la sentenza di riassunzione non aveva inserito tra le voci di computo dell’assegno le voci rivendicate. Ciascun ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rigetto della correzione, articolando un unico motivo. La pubblica amministrazione intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta una questione di ordine processuale: se l’ordinanza che rigetta l’istanza di correzione di errore materiale sia autonomamente impugnabile per cassazione. I ricorrenti avevano costruito l’impugnazione sulla motivazione del provvedimento di rigetto, sostenendo che essa rivelasse un vizio del contenuto decisionale.

La Corte respinge questa impostazione. Non può identificarsi un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell’ordinanza che rigetta l’istanza di correzione. Il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva.

Quando invece il dispositivo si limiti al rigetto dell’istanza, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti. Resta in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, cod. proc. civ.

Il collegio richiama Cass., Sez. 3, n. 17836 del 21 giugno 2023, e conclude che il ricorso avverso la statuizione di rigetto di un’istanza di correzione è inammissibile. Il provvedimento, al di là della motivazione, non è impugnabile nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., perché è preordinato a emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto difese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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