Ricorso inammissibile se non prospetta in appello il pagamento del debito (Cass. pen. Sez. 7 n. 25645 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 devono essere prospettate nel giudizio di cognizione. Il ricorrente che deduca per la prima volta in cassazione il pagamento integrale del debito tributario non può ottenere la relativa valutazione, perché l’argomento è proprio del giudizio di merito. Il giudice di legittimità non può esaminare elementi che la Corte di appello non è stata messa in condizione di conoscere. Il ricorso che ometta tale prospettazione è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17/6/2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani che aveva giudicato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando la motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Depositava memoria il 20/4/2026, richiamando un precedente di legittimità e deducendo il pagamento integrale del debito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La sentenza impugnata si era pronunciata sulla questione con motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e quindi non censurabile in sede di legittimità.

Quanto alla causa di esclusione della punibilità, questa era stata negata in ragione del numero delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate in dichiarazione, come riportato nel capo di imputazione, e dell’importo complessivamente evaso, per imposte dirette e indirette, analiticamente indicato in rubrica.

Sull’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorso non attestava di aver fornito indicazioni al riguardo alla Corte di appello, ad esempio con motivi aggiunti o con memoria. Non era dato quindi sapere se l’applicazione della norma fosse stata effettivamente richiesta in secondo grado. Il verbale di udienza del 17/6/2025 nulla indicava sul punto. Analogamente, il dedotto pagamento integrale del debito, con versamento dell’ultima rata, non risultava prospettato alla Corte di appello, né poteva essere valutato in cassazione, perché argomento proprio del solo giudizio di cognizione.

Non poteva essere valorizzato in senso contrario il precedente di questa Corte, secondo cui le modifiche apportate all’art. 131-bis cod. pen. operano retroattivamente, con possibilità di rilevazione anche d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha evidenziato che la sentenza di appello era stata emessa successivamente alla novella: il gravame avrebbe dovuto quindi indicare tutti gli elementi a sostegno della domanda.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità comporta l’irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata nelle more del giudizio, successivamente alla pronuncia di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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