Interdizione dai pubblici uffici commisurata alla pena concreta non al cumulo (Cass. pen. Sez. 4 n. 19079 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante all’esito della diminuzione per il rito, e non alla pena astrattamente irrogabile o a quella derivante da operazioni di cumulo giuridico. Nel caso in cui il giudice riconosca la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e fatti già definiti con sentenza irrevocabile, il suo potere decisorio è circoscritto alla sola determinazione dell’aumento di pena, restando preclusa ogni rivalutazione delle conseguenze penali, principali o accessorie, della condanna passata in giudicato; l’assenza di una pena accessoria in tale sentenza costituisce effetto cristallizzato dal giudicato, non superabile valorizzando ex post il risultato del cumulo. L’illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, anche quando il ricorso sia inammissibile.

Il Fatto

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, disponendo l’aumento per la continuazione rispetto alla pena inflitta con sentenza irrevocabile del medesimo Tribunale. Il giudice determinava altresì la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ancorandone l’applicazione alla pena complessiva risultante dal cumulo giuridico con la condanna irrevocabile.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 29 e 81 cod. pen.: la pena accessoria avrebbe dovuto essere parametrata alla pena irrogata in concreto per il reato più grave, e non a quella risultante dal cumulo. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata perpetua dell’interdizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., rilevando che l’obbligo di verifica delle cause di non punibilità risulta assolto anche con motivazione sintetica, non apparente e coerente, quando non emergano elementi idonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento; nel caso di specie la doglianza era priva di specificità.

Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici, deve aversi sempre riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante dalla diminuzione effettuata per la scelta del rito, e non alla pena risultante da operazioni di cumulo giuridico (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 – 01).

Ulteriore principio richiamato è quello per cui il giudice che procede all’aumento per la continuazione non può compiere una nuova valutazione circa l’applicabilità di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base inflitta dall’altro giudice con decisione irrevocabile, atteso l’ostacolo del giudicato (Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992, Arbore, Rv. 189711). La Corte ha precisato che il principio conserva piena validità anche quando nella sentenza irrevocabile non sia stata applicata alcuna pena accessoria, poiché tale assenza costituisce effetto definitivamente cristallizzato dal giudicato, non superabile valorizzando ex post il cumulo.

La sentenza impugnata aveva ancorato l’interdizione alla pena complessiva risultante dal cumulo con una condanna irrevocabile che non applicava alcuna pena accessoria, così attribuendo al riconoscimento della continuazione l’effetto di incidere retroattivamente sulla disciplina sanzionatoria del giudicato. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, che ha eliminato, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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