Sequestro preventivo: motivazione apparente sul fumus e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 1042 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. È affetto da motivazione apparente, e va annullato con rinvio, il provvedimento del tribunale del riesame che, sul fumus commissi delicti, si limiti a richiamare gli elementi valorizzati dal giudice delle indagini preliminari senza offrire risposte adeguate alle censure difensive riferite allo specifico addebito contestato al ricorrente.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Salerno, con ordinanza dell’11 luglio 2024, ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che aveva respinto l’istanza di dissequestro di una somma di denaro depositata su un conto corrente, già colpita da decreto di sequestro preventivo. Il sequestro era stato disposto in relazione a contestazioni di falso e di indebita compensazione di partite debitorie in favore del fisco con crediti inesistenti, per l’attestazione non veritiera dell’avvenuta formazione professionale di personale dipendente di una società cooperativa rappresentata dalla ricorrente.

Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo, da un lato, l’erronea applicazione della legge penale e la motivazione meramente apparente sul fumus commissi delicti; dall’altro, la carenza assoluta di motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro genetico e l’indebito esercizio, da parte del tribunale, di poteri di integrazione della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., per sola violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Il collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sezioni Unite n. 25932 del 29 maggio 2008 e le conformi Sez. V n. 43068 del 2009, Sez. III n. 4919 del 2016, Sez. II n. 18951 del 2017 e Sez. VI n. 6589 del 2013. È ammissibile il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’itinerario logico seguito dal giudice: di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di motivazione viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.

Applicando tali principi, il primo motivo è ritenuto fondato e il secondo assorbito, in ragione della natura pregiudiziale del primo. Il Tribunale del Riesame, dopo aver rilevato che la ricorrente non aveva fornito riscontri documentali, ha richiamato gli elementi già valorizzati dal giudice delle indagini preliminari sul fumus commissi delicti. Tali elementi, però, non riguardano la società rappresentata dalla ricorrente, se non nell’unico riferimento, non adeguatamente illustrato, all’aver ottenuto formalmente i corsi di formazione da una società fornitrice del servizio.

La Corte rileva che le deduzioni della ricorrente, sebbene su taluni profili meramente deduttive, colgono nel segno nella parte in cui affermano che nella motivazione del provvedimento cautelare non si rintracciano fatti specifici riconducibili al rapporto tra la ricorrente e la società cooperativa rappresentata, né riferimenti a documenti, intercettazioni o dichiarazioni testimoniali da cui emerga la riconducibilità alla ricorrente della fattispecie illecita contestata. La motivazione, sotto questo punto, ha omesso di fornire risposte adeguate alle censure sollevate nell’appello cautelare e deve considerarsi mancante.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché riesamini la vicenda illustrando compiutamente se gli elementi acquisiti integrino la sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento allo specifico addebito mosso nei confronti della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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