Ricorso inammissibile per reformatio in peius e tenuità della ricettazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 6456 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando è sorretta da motivazione sufficiente e non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. L’onere argomentativo può ritenersi assolto con il richiamo agli elementi dell’art. 133 cod. pen. o con espressioni sintetiche quali “pena congrua” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una motivazione dettagliata quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale. Non integra violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. la conferma della pena irrogata in primo grado quando il motivo di appello accolto riguardi la qualificazione giuridica e la cornice edittale applicabile risulti più grave di quella precedente. In tema di ricettazione di assegni, ai fini dell’ipotesi attenuata della particolare tenuità rileva l’importo risultante dal titolo, in forza della letteralità e astrattezza causale del rapporto cartolare, non potendo assumere rilievo l’eventuale non negoziabilità del titolo bloccato a seguito di pregressa denuncia.

Il Fatto

La vicenda giunge alla Cassazione dopo una sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva riformato la qualificazione giuridica del fatto, accogliendo sul punto il motivo di gravame dell’imputato.

Quest’ultimo ricorre per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla pena pecuniaria e alla asserita violazione del divieto di reformatio in peius, nonché contestando il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, che investono il trattamento sanzionatorio e la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius. Il Collegio rileva che essi sono privi di specificità e, al tempo stesso, manifestamente infondati. Trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena resta sottratta al sindacato di legittimità quando la relativa determinazione sia sorretta da motivazione sufficiente e non costituisca esito di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.

Sul piano dell’onere argomentativo, la Corte precisa che esso può ritenersi adeguatamente assolto mediante il richiamo agli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, oppure attraverso espressioni sintetiche come “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”. Una motivazione specifica e dettagliata non è necessaria quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale.

Quanto al dedotto contrasto con l’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la Corte ricostruisce la regola secondo cui, quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità e, se accoglie l’appello relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

Nel caso concreto, il giudice dell’appello, pur avendo accolto il motivo di gravame in punto di qualificazione giuridica, ha potuto confermare la pena irrogata dal primo giudice poiché non si è trattato di una derubricazione: la cornice edittale prevista per la ricettazione consumata è più grave rispetto a quella del riciclaggio tentato. La Corte di appello ha inoltre confermato la pena senza distinzione tra sanzione detentiva e pecuniaria, considerando la sanzione penale nel suo complesso congrua rispetto al concreto disvalore del fatto e non ulteriormente attenuabile.

Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, è anch’esso privo di concreta specificità e manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la mancanza di specificità non si apprezza solo come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, le quali non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione di assegni, ai fini dell’ipotesi attenuata si deve tener conto dell’importo risultante dal titolo, poiché in forza della letteralità e astrattezza causale del rapporto cartolare è l’importo scritto sull’assegno a segnarne il valore come strumento di pagamento, non potendo rilevare l’eventuale non negoziabilità del titolo bloccato a seguito di pregressa denuncia. I giudici del merito avevano ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive, meramente riproposte in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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