Fuga dopo incidente stradale e diniego della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 5779 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inammissibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da condurre alla stregua dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti rilevanti. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso che si limiti a proporre una rilettura degli elementi di fatto è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di fuga e omissione di assistenza in occasione di un incidente stradale, in violazione dell’art. 189, commi 1 e 6, cod. strad. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 03.07.2024, ha confermato la responsabilità accertata in primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la lieve entità del danno, che avrebbe escluso la necessità di immediata assistenza; l’erroneo accertamento dell’elemento soggettivo; il trattamento sanzionatorio irrogato; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione è investita del vaglio di ammissibilità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che tutti i motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. I ricorrenti non scandiscono la necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata, privando il ricorso della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione richiama Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, Galtelli, i cui principi, elaborati sui motivi d’appello, si applicano anche al ricorso per cassazione.

Nel merito, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica e congrua. Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di appello hanno valorizzato l’immediato e volontario allontanamento dal luogo dell’incidente, mai preceduto da alcun avvicinamento alla persona offesa, proprio perché il condannato si era dato alla fuga. Il ricorso, chiedendo una rilettura degli elementi di fatto, trasformerebbe la Suprema Corte in un giudice del fatto, esito non consentito.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la misura della pena rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il proprio compito anche mediante valutazione intuitiva e globale dei criteri dell’art. 133 cod. pen., purché ne enunci sinteticamente la valutazione (Sez. 4 n. 41702 del 20.09.2004, Nuciforo; Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017, Mastro). Il sindacato di legittimità è ammesso solo in caso di mero arbitrio o ragionamento illogico, evenienza esclusa.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, il profilo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha argomentato il diniego con la gravità della condotta, consistita nell’essersi consapevolmente allontanato nonostante i danni economici e fisici provocati alla persona offesa. Tale motivazione si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj, secondo cui il giudizio sulla tenuità non riguarda la condotta tipica ma le forme di estrinsecazione del comportamento concretamente realizzato. La Corte ribadisce che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. 7, ord. n. 10481 del 19.01.2022, Deplano e da Sez. 6 n. 55107 del 08.11.2018, Milone. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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