Estinzione reato non cancella effetti penali della condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 23952 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Di conseguenza, la precedente condanna per la quale sia intervenuta la causa estintiva deve essere valutata ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. La causa ostativa consistente nell’avere riportato una precedente condanna a pena detentiva opera anche quando quella pena sia stata condizionalmente sospesa e successivamente estinta, e resta configurabile pur in presenza di una intervenuta riabilitazione. La declaratoria di illegittimità costituzionale che ha caducato l’automatismo ostativo legato alla riabilitazione non incide su questa diversa e autonoma causa di preclusione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Pescara. Nell’ambito di un più ampio tema esecutivo, residuava la censura relativa alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena in relazione a una sentenza del medesimo Tribunale, irrevocabile nel gennaio 2025.
La difesa chiedeva che, previa declaratoria di estinzione ex art. 167 cod. pen. di una risalente condanna risalente alla fine degli anni Settanta, potesse essere concessa la sospensione condizionale per la condanna più recente. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, e il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta riguarda la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena in conseguenza della declaratoria di estinzione ex art. 167 cod. pen. della pena condizionalmente sospesa che era stata ritenuta ostativa alla nuova concessione del beneficio. La tesi difensiva muoveva dall’idea che, venuto meno il titolo della preclusione per effetto dell’estinzione, il beneficio dovesse essere riconosciuto.
La Corte giudica la tesi radicalmente infondata e aderisce all’orientamento già richiamato nell’ordinanza impugnata. Secondo tale indirizzo, l’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti. Di quel reato deve quindi tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il Collegio richiama sul punto Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019.
Il ricorrente aveva inoltre invocato l’intervenuta riabilitazione. La Corte reputa non pregevole il riferimento, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2026, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen. nella parte in cui preclude la concessione del beneficio a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche quando le pene cumulate superino i limiti degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.
Il percorso argomentativo della Corte è chiaro: la caducazione di quella specifica causa ostativa non elimina l’altra e autonoma preclusione sopra descritta, fondata sul rilievo della precedente condanna ad opera dell’estinzione ex art. 167 cod. pen. Le due cause operano su piani distinti e la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima non riverbera i suoi effetti sulla seconda.
Ne deriva la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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