Inammissibile il ricorso contro la qualificazione dell’impugnazione cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 33623 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice qualifica come appello, anziché come riesame, l’impugnazione proposta avverso il titolo cautelare non è autonomamente impugnabile per cassazione. Tale statuizione, adottata prima della fissazione dell’udienza, è sindacabile nel corso del procedimento in cui è stata resa e può essere impugnata soltanto unitamente alla decisione che definisce la fase. La questione sulla perdita di efficacia della misura per decorso dei termini di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. va proposta al giudice del procedimento principale, competente ai sensi degli artt. 299 e 306 cod. proc. pen.. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso fondato sulla sola errata qualificazione del mezzo di impugnazione.

Il Fatto

Al ricorrente era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all’art. 575 cod. pen. Decorsi i termini di fase, la misura è stata dichiarata inefficace e il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen.

Il difensore ha proposto riesame avverso tale ordinanza. Il Presidente del Tribunale, ritenendo il provvedimento non autonomo rispetto alla precedente ordinanza, ha qualificato l’impugnazione come appello. La difesa ha poi chiesto che la misura fosse dichiarata inefficace per decorso del termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Il Tribunale, richiamando il provvedimento presidenziale, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza. Avverso tale decisione l’indagato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della impugnabilità autonoma dei provvedimenti che definiscono la qualificazione del mezzo di impugnazione in materia cautelare. Il presupposto della decisione impugnata risiede nell’affermazione che l’impugnazione, come risulta dal numero di registro attribuito, deve essere qualificata come appello e non come riesame.

Il Collegio osserva che avverso un siffatto provvedimento non è prevista alcuna forma di impugnazione. Richiamando un proprio precedente (Sez. V n. 828 del 27.08.1991, Zito, Rv. 188157), la Corte ribadisce che i provvedimenti relativi alla qualificazione del mezzo di impugnazione non sono autonomamente impugnabili: essi sono sindacabili nell’ulteriore corso del procedimento e possono essere impugnati solo unitamente alla decisione che definisce la fase in cui sono stati assunti.

La Corte aggiunge una considerazione di sistema. In materia cautelare le questioni che incidono sulla misura applicata possono e devono essere risolte dal giudice del procedimento principale, competente a pronunciarsi sulla sussistenza e permanenza dei presupposti applicativi ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e ad assumere, ex art. 306 cod. proc. pen., i provvedimenti circa l’estinzione della misura nei casi in cui questa perda efficacia.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla cassa delle ammende, la Corte non ravvisa profili di colpa a carico del ricorrente, considerata la peculiarità della questione e il chiaro tenore della recente pronuncia delle Sezioni unite n. 44060 del 11.07.2024, Caruso, Rv. 287319, e non dispone quindi alcuna condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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