I precedenti penali non sono di per sé ostativi alle pene sostitutive (Cass. pen. Sez. 3 n. 273 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato. Il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 della legge n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. La condizione ostativa è quella dettata dall’art. 58, primo comma, secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati o sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Si richiede, pertanto, un giudizio prognostico su una pericolosità qualificata che può tenere conto dei precedenti, ma non può esaurirsi nella loro sola valutazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, che aveva condannato l’imputato, in sede di rito abbreviato, alla pena di due anni di reclusione ed 800 euro di multa per il reato di cui all’art. 349, primo e secondo comma, cod. pen. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente contestava l’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., sostenendo che il dato formale delle precedenti condanne avrebbe dovuto soccombere rispetto alla mancanza di un’accentuata pericolosità sociale. Con il secondo motivo, invece, deduceva la violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689/1981, come riformulati dal d.lgs. n. 150/2022, rilevando la sussistenza dei presupposti per applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo la recidiva ostativa al riconoscimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato. In proposito, ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della recidiva, quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale, non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui risultano consumati, dovendo il giudice esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato, sottolineando la molteplicità delle condanne e la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica, sintomatici dell’indifferenza dell’imputato alle pene comminate.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha osservato che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne. Il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 della legge n. 689/1981 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che individua condizioni ostative solo in circostanze relative al reato oggetto di giudizio, come la commissione del reato entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante la sua esecuzione, la sottoposizione a misura di sicurezza personale o la condanna per uno dei reati di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. I precedenti penali, pertanto, non possono essere considerati ex se elementi ostativi.
La Corte ha precisato che la condizione ostativa espressamente prevista è quella dell’art. 58, primo comma, ossia che la pena sostitutiva non assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati o sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata e un concreto pericolo di violazione delle prescrizioni, che può certamente tener conto dei precedenti penali, ma che non può esaurirsi nella loro sola valutazione.
Nel caso di specie, la Corte di appello si era limitata a richiamare la pervicacia nella commissione dei delitti, già posta alla base del riconoscimento della recidiva, senza fornire alcuna effettiva spiegazione delle ragioni per cui i precedenti fossero rilevanti ai fini della complessiva valutazione richiesta dagli artt. 58 e 59 della legge n. 689/1981. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente al diniego di applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto, mentre è stata dichiarata irrevocabile l’affermazione della penale responsabilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli