Inammissibile motivo appello su riqualificazione reato non dedotto in gravame (Cass. pen. Sez. VII n. 33604 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentito dedurre per la prima volta la riqualificazione giuridica del fatto quando la relativa censura non sia stata previamente proposta come motivo di appello. La preclusione discende dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità i motivi non dedotti nei gradi di merito. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Analogamente, la valutazione sulla recidiva qualificata ex art. 99, comma secondo, cod. pen. deve fondarsi su un esame concreto del rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Due ricorrenti erano stati condannati dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 05.12.2024, per il reato di rapina di cui all’art. 628 cod. pen., con applicazione della recidiva qualificata. Avverso tale pronuncia entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
Il primo ricorrente contestava il riconoscimento della recidiva qualificata. Il secondo censurava la sussistenza degli elementi costitutivi della rapina e chiedeva la riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto di cui all’art. 624 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la censura sulla recidiva qualificata non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza: la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, ma deve esaminare in concreto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.
Il secondo ricorso contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato sulla base di una diversa lettura dei dati processuali. La Corte ha ribadito la preclusione che impedisce non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con altri modelli di ragionamento, richiamando Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla sussistenza del reato di rapina.
Decisiva è la preclusione processuale rilevata in ordine alla richiesta di riqualificazione. La censura, non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata emerge che il ricorrente contesta la riqualificazione del reato ex novo soltanto nel ricorso di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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