Dichiarazioni autoindizianti della persona informata sui fatti inutilizzabili contro il dichiarante (Cass. pen. Sez. V n. 1680 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi, al momento dell’audizione, non aveva ancora assunto la veste sostanziale di indagato sono inutilizzabili contro il dichiarante, ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., che non limita la sanzione alle sole dichiarazioni autoindizianti ma la estende a tutte le dichiarazioni anteriori, in attuazione del principio nemo tenetur se detegere. L’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., che nel giudizio abbreviato consente di utilizzare le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, non si applica alle dichiarazioni rese su sollecitazione degli inquirenti. Ne deriva che il contrasto tra la versione del dichiarante e quella pienamente utilizzabile di altro imputato non può essere assunto quale indizio a sostegno delle chiamate in correità.
Il Fatto
La Corte di assise di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa all’esito del giudizio abbreviato, dichiarando non doversi procedere nei confronti di un coimputato per il reato associativo estinto per prescrizione e confermando nel resto la condanna del ricorrente per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per concorso in omicidio volontario, con l’aggravante della premeditazione.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui l’inutilizzabilità degli atti di indagine per tardiva iscrizione nel registro degli indagati, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità delle chiamate in correità e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rigettato il motivo sulla durata delle indagini preliminari, richiamando il principio secondo cui il termine decorre dalla data di iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito, senza che il giudice possa stabilire una diversa decorrenza: gli eventuali ritardi, pur se abnormi, restano privi di conseguenze agli effetti dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen..
È stata invece accolta la censura sull’inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dal ricorrente ai Carabinieri quando non aveva ancora assunto, né formalmente né sostanzialmente, la veste di indagato. La Corte di merito aveva utilizzato tali dichiarazioni come elemento indiziario, valorizzando la contraddizione tra le versioni dei due imputati sui loro movimenti nelle ultime ore in cui la vittima fu vista. La Suprema Corte ha escluso che il precedente richiamato dai giudici di merito – relativo al valore probatorio di una deposizione testimoniale resa da un soggetto necessariamente terzo – sia pertinente, poiché nel caso in esame vengono in rilievo dichiarazioni rese da un soggetto che, nel medesimo procedimento, ha successivamente assunto la qualità di indagato e poi di imputato.
La Corte ha chiarito che l’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. non limita la sanzione alle dichiarazioni autoindizianti, ma ha ad oggetto tutte le dichiarazioni anteriori, costituendo attuazione del principio nemo tenetur se detegere. Non è applicabile l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., che riguarda le dichiarazioni spontanee dell’indagato e non quelle rese su sollecitazione degli inquirenti. Ne consegue che il raffronto tra la versione del ricorrente e quella del coimputato è precluso, e il contrasto non può essere utilizzato quale indizio a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Quanto alle censure sulla valutazione delle chiamate in correità, la Corte ha ritenuto la motivazione carente sotto più profili. I giudici di merito non hanno valutato l’attendibilità della fonte diretta delle confidenze riferite dal collaboratore, come impone la sentenza delle Sezioni Unite n. 20804 del 29 novembre 2012, dep. 2013, Aquilina. Hanno inoltre omesso di verificare se le palesi incongruenze delle dichiarazioni più recenti fossero tali da compromettere la complessiva credibilità del dichiarante, nonché di rispondere ai rilievi sulle dichiarazioni di altro collaboratore.
La sentenza è stata quindi annullata limitatamente al delitto di omicidio volontario, con rinvio per nuovo giudizio, restando assorbiti i motivi attinenti a tale capo. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione del reato associativo, avendo la condotta del ricorrente avuto una diversa e più lunga protrazione temporale rispetto a quella del coimputato.
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Nota della Redazione
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