Prova testimoniale non ammissibile per assenza di riscontri documentali (Cass. civ. Sez. I n. 17698 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rilevanza della prova testimoniale non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare. Esso va effettuato ex ante, esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia. L’ammissione della prova testimoniale non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo, né per la pretesa inidoneità del teste a rendere un resoconto preciso, né per la ritenuta genericità delle dichiarazioni in mancanza di documenti. Il sindacato di ammissibilità della prova orale opera su un piano astratto; la valutazione del risultato, secondo il prudente apprezzamento del giudice, può avvenire solo ex post, all’esito dell’espletamento e alla luce delle complessive risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato l’ordinanza del Tribunale di Milano di rigetto del ricorso contro il decreto del Questore di reiezione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il diniego si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale e sulla mancata prova della convivenza e della vivenza a carico del padre, cittadino italiano.

Nel giudizio di appello la questione dell’attualità della pericolosità era rimasta superata, poiché sul punto il Ministero non aveva proposto impugnazione. Restava controversa la prova del rapporto di coesione familiare. La Corte distrettuale aveva ritenuto generiche e quindi inammissibili le prove orali richieste, in assenza di riscontri documentali delle spese sostenute dal padre per il sostentamento del figlio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso nei limiti della motivazione. In via preliminare la Corte precisa il contesto normativo applicabile: trattandosi di familiare straniero di cittadino italiano, e non di ricongiungimento o coesione tra stranieri, non trovano applicazione gli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998, bensì l’art. 2 d.lgs. n. 30/2007 e l’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.

Nel merito, la Corte censura il ragionamento della Corte distrettuale. Il giudice di merito ha il dovere di verificare l’ammissibilità e la rilevanza della prova, ma la rilevanza può essere esclusa solo quando il mezzo tende a provare circostanze pacifiche o fatti non contestati, oppure quando in atti sussistono elementi sufficienti a dimostrare i fatti da provare, rendendo la prova superflua.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: il giudizio di rilevanza non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali, ma va effettuato esclusivamente sul contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia. Richiama sul punto Cass. n. 20884 del 2023, Cass. n. 5313 del 1998, Cass. n. 9640 del 1999 e Cass. n. 7146 del 2004.

La valutazione circa la rilevanza non può riguardare la verosimiglianza dei fatti articolati né la probabilità di un esito positivo, ma solo l’idoneità astratta a dimostrare la fondatezza della domanda. L’attendibilità delle dichiarazioni e la loro efficacia probatoria rientrano nel prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ. e possono essere valutate solo dopo l’assunzione della prova.

Nel caso di specie il giudizio di genericità si è fondato su un elemento estrinseco, la carenza di prove documentali, e non sull’esame dei capitoli. La prova orale non ha solo efficacia integrativa, potendo essere l’unico veicolo di prova dei fatti in assenza di documenti. Il ragionamento sull’ammissibilità è quindi errato in diritto: il sindacato ex ante non può sovrapporsi alla valutazione ex post del risultato. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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