Inammissibile il ricorso che mira a una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. I n. 22679 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il giudizio di legittimità non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si configura come rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia. Il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, non già quando il giudice si pronunci in senso difforme dalla pretesa della parte o non esamini specificamente ogni argomentazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un contratto di assuntoria con il quale una società — poi in liquidazione — aveva assunto il deposito e la custodia di alcool proveniente dalla distillazione del vino, di gestione comunitaria e nazionale, in precedenza acquistato dalla medesima società. L’Agenzia subentrata nel rapporto lamentava che i controlli sui depositi avessero rivelato la presenza di alcool non conforme, per percentuali rilevanti di origine diversa da quella uvica, e chiedeva il controvalore del prodotto non conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

La società convenuta, a sua volta, agiva per il ritiro dell’alcool giacente, per i compensi di magazzinaggio e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato ritiro e dalle iniziative asseritamente illegittime dell’Agenzia. Il Tribunale respinse entrambe le domande. La Corte d’appello, riuniti i gravami, respinse l’appello della società e accolse parzialmente quello dell’Agenzia, condannando la prima al pagamento di una somma oltre interessi. Avverso la sentenza d’appello la società ricorre per cassazione con undici motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da due profili generali che contaminano gran parte dei motivi. Il primo è che il ricorso, pur invocando errori di diritto e di procedura, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, riproponendo profili non deducibili in sede di legittimità. Il secondo è costituito dalla reiterata deduzione del vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che sorregge ben otto degli undici motivi.

La Corte ricostruisce con precisione l’ambito dell’omessa pronuncia. Il vizio si integra solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, cioè quando il giudice non decida su capi autonomamente apprezzabili o su eccezioni, oppure pronunci solo nei confronti di alcune parti. Non ricorre, invece, quando la decisione sia adottata in contrasto con la pretesa della parte, né quando vi sia un mero esame incompleto delle argomentazioni, che integra un vizio di natura diversa.

La Corte ammette anche la figura della decisione implicita di una questione o di un’eccezione, quando risultino superate dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui esame ne presupponga come necessario antecedente logico l’irrilevanza o l’infondatezza. In tal caso la reiezione implicita è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia.

Applicando tali principi ai singoli motivi, la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto giustificato il mancato ritiro dell’alcool alla luce degli inadempimenti della ricorrente e aveva accertato nel concreto il danno dell’Agenzia. Sui motivi in diritto la Corte ricorda l’onere di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., nonché il riparto dell’onere della prova nelle obbligazioni: il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’avvenuto adempimento. Il rapporto di assuntoria, nei profili non disciplinati dalla fonte eurounitaria, resta governato dalle previsioni codicistiche non incompatibili. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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